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Foro convenzionale esclusivo stabilito in contratto concluso da società di persone – Cass. n. 41670/2021

Competenza civile - competenza per territorio - accordo delle parti - in genere - Foro convenzionale esclusivo stabilito in contratto concluso da società di persone - Operatività della deroga della competenza territoriale nei confronti dei singoli soci - Sussistenza - Fattispecie.

 

La clausola di deroga della competenza territoriale contenuta in un contratto concluso da una società in accomandita semplice è vincolante anche per i singoli soci, agli effetti dell'art. 2267 c.c., operando, pertanto, nei confronti della società e dei soci responsabili per le obbligazioni sociali il medesimo foro convenzionale pattuito come esclusivo. (Fattispecie relativa a procedimento d'ingiunzione promosso nei confronti di socio accomandatario di s.a.s. cancellata dal registro delle imprese).

Corte di Cassazione, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 41670 del 27/12/2021 (Rv. 663519 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2267, Cod_Civ_art_2313, Cod_Proc_Civ_art_028, Cod_Proc_Civ_art_029

 

Corte

Cassazione

41670

2021