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Regolamento di competenza di ufficio – Cass. n. 8891/2023

Competenza civile - regolamento di competenza - conflitto (regolamento d'ufficio) - Regolamento di competenza di ufficio - Presupposto - Competenza per materia o per territorio inderogabile in capo ad un giudice diverso da quello della riassunzione - Necessità.

 

L'art. 45 c.p.c. legittima il giudice dinanzi al quale il processo sia stato riassunto, a seguito della declinatoria di competenza di altro giudice originariamente adito, a sollevare d'ufficio il conflitto negativo di competenza soltanto ove si ritenga incompetente per materia o per territorio inderogabile e non già qualora ritenga che la competenza sia regolata unicamente per valore.

Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 8891 del 29/03/2023 (Rv. 667240 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_045, Cod_Proc_Civ_art_028

 

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Cassazione

8891

2023