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Patto di non concorrenza – Cass. n. 20152/2022

Concorrenza (diritto civile) - lecita - limiti - contrattuali (patto di non concorrenza) - in genere - associazione in partecipazione - in genere (nozione, caratteri, distinzioni) - Associazione in partecipazione - Patto di non concorrenza - Requisiti di validità - Limiti di luogo o di attività - Alternatività - Possibilità di estensione dei limiti di luogo all'intero territorio nazionale - Sussistenza - Fattispecie.

 

In tema di associazione in partecipazione, il patto di non concorrenza di cui all'art. 2596 c.c., il quale prevede che lo stesso è valido se circoscritto ad una determinata zona o a una determinata attività, può essere esteso a tutto il territorio nazionale, qualora l'attività dell'altro contraente sia di rilievo nazionale. (Nel caso di specie la S.C. ha ritenuto valido il patto che impediva la concorrenza dell'associato nei confronti dell'associante, per una durata infra-quinquennale ed interna al rapporto associativo, pur se con oggetto determinato "per relationem" con riguardo all'attività merceologica esercitata dall'associante ed esteso all'intero territorio nazionale, stante l'analoga rilevanza territoriale di detta attività).

Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 20152 del 22/06/2022 (Rv. 665072 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2549, Cod_Civ_art_2596

 

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