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Tutela giuridica delle persone residenti nel territorio della comunità economica europea  - Cass. n. 15748/2019

Comunità europea - Controversia volta a stabilire il compenso non quantificato al momento del conferimento dell'incarico - Determinazione del giudice competente - Applicazione dell'art. 5, n. 1, della Convenzione di Bruxelles firmata il 27 settembre 1968 - Luogo ove l'obbligazione è stata o deve essere adempiuta - Individuazione di tale luogo - mandato - obbligazioni del mandante - spese e compenso del mandatario

Nelle controversie concernenti la quantificazione del compenso del mandatario disciplinate dalla Convenzione di Bruxelles firmata il 27 settembre 1968, la competenza del giudice può essere determinata, oltre che in relazione alla residenza del convenuto, anche, ai sensi dell'art. 5, n. 1, della citata Convenzione, avendo riguardo al luogo ove l'obbligazione è stata o deve essere adempiuta. Tale ultimo luogo va individuato, alla luce delle sentenze De Bloose e Tessili della Corte di giustizia dell'Unione europea, sulla base dell'obbligazione corrispondente al diritto al pagamento del detto compenso e non a quello all'esecuzione del mandato e tenendo conto della legge regolatrice del rapporto in questione secondo le norme di diritto internazionale privato del giudice adito. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto che, essendo stato domandato il pagamento del menzionato compenso al giudice italiano, trovasse applicazione l'art. 4 della Convenzione di Roma del 1980, richiamato dall'art. 57 della l. n. 218 del 1995, in forza del quale veniva in rilievo la legge del paese con cui il contratto aveva il collegamento più stretto e, quindi, del luogo di residenza abituale della parte che doveva fornire la prestazione caratteristica, ovvero il mandatario; ne conseguiva che, poiché il corrispettivo non era stato stabilito al momento del conferimento dell'incarico, la controversia era regolata, essendo il credito illiquido, dal comma 4 dell'art. 1182 c.c. che indicava, come luogo di adempimento dell'obbligazione, il domicilio del debitore al tempo della scadenza).

Corte di Cassazione Sez. U - , Sentenza n. 15748 del 12/06/2019 (Rv. 654576 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1182

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2019