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Sgravi contributivi in favore delle imprese di Venezia e Chioggia – Cass. n. 2677/2021

Comunita' europea - comunita' economica europea - istituzioni - commissione - Sgravi contributivi in favore delle imprese di Venezia e Chioggia costituenti aiuti di Stato vietati dalla Commissione europea - Azione di recupero dell'ente previdenziale ex art. I,commi 351 e ss., della l. n. 228 del 2012 - Processi pendenti - Estinzione - Sentenza dichiarativa - Interesse a impugnare - Esclusione - Contrarietà al diritto U.E. o alla CEDU - Esclusione - Fondamento. Previdenza (assicurazioni sociali) - contributi assicurativi - sgravi (benefici, esenzioni, agevolazioni) In genere.

In tema di sgravi contributivi in favore delle imprese operanti nei territori di Venezia e Chioggia, qualificati quali aiuti di Stato vietati dalla Commissione europea, qualora, in ragione del riavvio dell'azione di recupero ex art. 1, commi 351 ss., della l. n. 228 del 2012 delle somme oggetto dei predetti sgravi, sia stata dichiarata l’estinzione del processo pendente, difetta l'interesse attuale della ricorrente all'impugnazione della sentenza che contenga la declaratoria in parola, in quanto tale esito della lite è stato previsto da una disposizione normativa di natura procedimentale, che ha espressamente sancito la nullità dei titoli amministrativi afferenti il recupero degli aiuti di cui al segnalato comma 351, emessi dall'ente previdenziale e oggetto di contestazione giudiziale alla data di entrata in vigore dell'anzidetta legge. Né tale norma solleva dubbi di legittimità costituzionale o di contrasto con le norme U.E. o CEDU, posto che essa non costringe alcuna delle parti a nuove iniziative processuali per la realizzazione dei propri diritti e pertanto non arreca loro alcun danno.

Corte di Cassazione Sez. L - , Ordinanza n. 2677 del 04/02/2021 (Rv. 660255 - 01)