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Consorzi - Agricoltura - Consorzi di miglioramento - Consorzio obbligatorio – Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 12298 del 17/11/1992

Possibilità di costituzione mediante decreto presidenziale - Ostatività all'associazione fra due o più soggetti con gli stessi fini, ma senza vincolo per i non associati - Esclusione - Associazione non riconosciuta - Configurabilità - Finalità ulteriori - Irrilevanza.

La possibilità della costituzione di un consorzio di miglioramento fondiario obbligatorio mediante decreto presidenziale, del quale debbono far parte, necessariamente, tutti i soggetti proprietari di terreni di un determinato comprensorio e che, comunque, si trovino in determinate condizioni, non impedisce che due o più soggetti si associno tra loro, con gli stessi fini ma con esclusione di qualsiasi vincolo per coloro che non esprimono un'analoga volontà. In siffatta ipotesi tale associazione opera quale associazione non riconosciuta regolata dagli artt. 36 e segg. cod. civ. e non ha rilevanza che il consorzio abbia dei fini che trascendono lo stretto miglioramento fondiario.

Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 12298 del 17/11/1992