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Contratti in genere - requisiti (elementi del contratto) - causa illiceità – Corte di Cassazione, Sez. U, Sentenza n. 4414 del 17/07/1981

Contrarieta al buon costume - accertamento - riferimento al momento della conclusione del contratto - necessita - contratto diretto a violare norme imperative non piu sanzionate penalmente al momento della stipulazione - contrarieta al buon costume - esclusione.

La nozione dei negozi contrari al buon costume non puo essere limitata ai negozi contrari alle regole del pudore sessuale e della decenza, ma si estende fino a comprendere i negozi contrari a quei principi ed esigenze etiche della coscienza morale collettiva che costituiscono la morale sociale, in quanto ad essi uniforma il proprio comportamento la generalita delle persone corrette, di buona fede e di sani principi, in un determinato momento ed in un dato ambiente. Pertanto, poiche la causa turpe deve essere apprezzata in relazione al momento in cui il negozio e stato compiuto, deve escludersi che sia contrario al buon costume un contratto diretto a violare norme imperative ma non piu sanzionate penalmente al momento della conclusione del contratto, in quanto lo stesso legislatore, escludendola Rilevanza penale di tali fatti, quanto meno pro tempore, attenua la valutazione negativa dei fatti stessi anche sotto il profilo etico e sociale.

Corte di Cassazione, Sez. U, Sentenza n. 4414 del 17/07/1981