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Contratti in genere - simulazione - prova - in genere – Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 4635 del 08/08/1979

Atto compiuto dal de cuius in violazione del diritto alla quota del legittimario - limiti di prova - inesistenza - accertamento della simulazione - efficacia per il legittimario anche nella qualità di successore a titolo universale - estensione.*

Successioni mortis causa - successione necessaria - reintegrazione della quota di riserva dei legittimari - azione di riduzione (lesione della quota di riserva) - in genere.*

Ai fini dell'accertamento della simulazione di Atti compiuti dal de cuius, il legittimario ha veste di terzo, e può quindi avvalersi della prova testimoniale senza limiti, solo quando agisca per la reintegrazione della quota a lui riservata, mentre soggiace alle limitazioni probatorie imposte agli eredi quando la sua Azione tenda anche al conseguimento della disponibile. Tuttavia siffatto esonero dalle limitazioni probatorie a favore del legittimario che agisca per il recupero e la reintegrazione della legittima non può ritenersi contemporaneamente concesso e non concesso in parte nel caso in cui l'impugnazione dell'atto sia destinata a riflettersi non soltanto sulla Determinazione della quota di riserva, ma anche sulla riacquisizione del bene, oggetto del negozio simulato, al patrimonio ereditario, in modo che il legittimario venga ad avvantaggiarsene sia in tale sua qualità sia in quella di successore a titolo universale: in tal caso, pertanto, il legittimario e esonerato in modo completo dalle limitazioni probatorie in tema di simulazione, non potendosi applicare, rispetto ad un unico atto che si assume assolutamente simulato, per una parte una regola probatoria, e per l'altra parte una regola diversa. ( Conf 1244/77, mass n 384932).*

Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 4635 del 08/08/1979