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Contratti in genere - rappresentanza - contratto concluso dal rappresentante - contratto con se stesso - Corte di Cassazione, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 29959 del 19/11/2019 (Rv. 656161 - 01)

Art. 1395 c.c. - Presunzione "iuris tantum" di conflitto di interessi - Sussistenza - Prova contraria - Onere del rappresentante - Condizioni legali per il superamento di detta presunzione - Autorizzazione data dal rappresentato - Specificità - Necessità - Contenuto necessario di tale autorizzazione in ipotesi di compravendita.

In tema di contratto concluso dal rappresentante con se stesso, l'art. 1395 c.c. contiene una presunzione "iuris tantum" di conflitto di interessi, che è onere dello stesso rappresentante superare mediante la dimostrazione di una delle due condizioni tassativamente previste, in via alternativa, dalla legge, vale a dire la predeterminazione del contenuto di tale contratto da parte del rappresentato o l'autorizzazione specifica di quest'ultimo, la quale può considerarsi idonea ove sia accompagnata dalla puntuale indicazione degli elementi negoziali sufficienti ad assicurare la tutela del rappresentato medesimo. Ne consegue che, con riferimento ad una compravendita, l'esistenza di detta autorizzazione non può escludere l'annullabilità del contratto, ove sia da reputare generica perché priva di indicazioni in ordine al prezzo, così da non impedire eventuali abusi del rappresentante.

Corte di Cassazione, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 29959 del 19/11/2019 (Rv. 656161 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1395, Cod_Civ_art_1470, Cod_Civ_art_2697

ANNULLABILITA' DEL CONTRATTO

CONTRATTI