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Omessa eccezione in primo grado - Eccezione in appello – Cass. n. 19161/2020

Contratti in genere - invalidità - nullità del contratto -Nullità negoziali - Omessa eccezione in primo grado - Eccezione in appello - Rilievo d'ufficio - Sussistenza - Fattispecie.

Il giudice di appello è tenuto a procedere al rilievo officioso di una nullità contrattuale nonostante sia mancata la rilevazione in primo grado e l'eccezione di nullità sia stata sollevata in sede di gravame, venendo in rilievo un'eccezione in senso lato, come tale proponibile in appello a norma dell'art. 345, comma 2, c.p.c. (Principio affermato dalla S.C. in relazione ad un caso in cui, eccepita in primo grado da parte del risparmiatore, la nullità di un contratto di investimento per omessa indicazione della facoltà di recesso, il giudice dell'impugnazione aveva ritenuto tale eccezione, pure riproposta in appello, tardiva in quanto formulata per la prima volta solo in comparsa conclusionale).

Corte di Cassazione, Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 19161 del 15/09/2020 (Rv. 658837 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1418, Cod_Civ_art_1419, Cod_Civ_art_1421, Cod_Proc_Civ_art_345

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2020