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Risarcimento forfettario di danno presunto – Cass. n. 21398/2021

Contratti in genere - clausola penale - Clausola penale - Funzione - Risarcimento forfettario di danno presunto - Sussistenza - Danni ulteriori - Cumulo della penale con i danni accertati - Ammissibilità - Esclusione.

 

La clausola penale, svolgendo la funzione di risarcimento forfettario di un danno presunto, è intesa a rafforzare il vincolo contrattuale e a stabilire preventivamente la prestazione cui è tenuto uno dei contraenti qualora si renda inadempiente, con l'effetto di limitare a tale prestazione il risarcimento, indipendentemente dalla prova dell'esistenza e dell'entità del pregiudizio effettivamente sofferto, salvo che sia convenuta la risarcibilità del danno ulteriore, nel qual caso la clausola costituisce solo una liquidazione anticipata del danno, destinata a rimanere assorbita, ove sia provata la sussistenza di maggiori pregiudizi, nella liquidazione complessiva di questi, senza potersi con essi cumulare.

Corte di Cassazione, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 21398 del 26/07/2021 (Rv. 662039 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1218, Cod_Civ_art_1223, Cod_Civ_art_1382

 

Corte

Cassazione

21398

2021