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Rapporto tra domanda di adempimento e domanda di risoluzione – Cass. n. 14195/2022

Contratti in genere - scioglimento del contratto - risoluzione del contratto - per inadempimento - rapporto tra domanda di adempimento e domanda di risoluzione - imputabilità dell'inadempimento, colpa o dolo - clausola risolutiva espressa - Clausola risolutiva espressa - Tolleranza del creditore - Rinuncia tacita ad avvalersene - Esclusione - Condizione - Fondamento.

 

In tema di clausola risolutiva espressa, la tolleranza della parte creditrice non comporta la eliminazione della clausola, né determina la tacita rinuncia ad avvalersene, qualora la stessa parte creditrice, contestualmente o successivamente all'atto di tolleranza, manifesti l'intenzione di volersene avvalere in caso di ulteriore protrazione dell'inadempimento, in quanto con tale manifestazione di volontà, che non richiede forme rituali e può desumersi per fatti concludenti, il creditore comunque richiama il debitore all'esatto adempimento delle proprie obbligazioni.

Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 14195 del 05/05/2022 (Rv. 664684 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1456, Cod_Civ_art_1375, Cod_Civ_art_1453

 

Corte

Cassazione

14195

2022