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Processo equo - termine ragionevole - Procedimento dinanzi al giudice amministrativo – Corte di Cassazione, Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 1527 del 21/01/2019

Convenzione europea dei diritti dell'uomo e delle liberta' fondamentali - processo equo - termine ragionevole - Procedimento dinanzi al giudice amministrativo – Corte di Cassazione, Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 1527 del 21/01/2019

Concessione della misura cautelare - Interesse del ricorrente al perdurare dello stato di sospensione dell'efficacia del provvedimento impugnato - Rilevanza - Valutazione del giudice di merito.

In tema di equa riparazione, ai sensi della legge n. 89 del 2001, nel testo vigente "ratione temporis", la sospensione in via cautelare dei provvedimenti impugnati, ancorché anticipi tutti gli effetti della sentenza richiesta al giudice amministrativo, è un atto precario e rivedibile, che non incide sul diritto della parte attrice di ottenere la definizione della controversia entro un termine ragionevole, né osta alla configurabilità di un pregiudizio morale, pur se di entità ridotta, dato che il provvedimento cautelare non elimina l'incertezza e la connessa sofferenza per l'attesa della definizione della lite, potendo solo diminuirne l'intensità, in relazione all'aspettativa del conformarsi dell'emananda sentenza alle determinazioni di tipo interinale già adottate dal giudice. Nel caso in cui, nel corso di un procedimento innanzi al giudice amministrativo, sia stata concessa la misura cautelare della sospensione del provvedimento impugnato, è rimesso al giudice del merito di valutare eventualmente se la parte abbia un prevalente interesse a una protrazione indefinita di tale stato di sospensione rispetto a quello relativo alla ragionevole durata, non potendo tale accertamento essere sindacato in sede di legittimità sotto il profilo della violazione di norme di diritto.

Corte di Cassazione, Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 1527 del 21/01/2019