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Irragionevole durata del processo - Pregiudizio di carattere patrimoniale -Cass. n. 16327/2020

Convenzione europea dei diritti dell'uomo e delle liberta' fondamentali - processo equo - termine ragionevole - Irragionevole durata del processo - Pregiudizio di carattere patrimoniale - Spese legali sostenute nel giudizio presupposto - Esclusione - Fondamento - Fattispecie.

In tema di equa riparazione ex l. n. 89 del 2001, il danno da riparare è unicamente quello che sia derivato alla parte come conseguenza immediata e diretta del fatto che la controversia si è eccessivamente protratta nel tempo e che la sua soluzione è stata ottenuta con ingiustificato ritardo o non è stata ancora ottenuta pur essendo trascorso un lasso di tempo irragionevole, cosicché non sono indennizzabili le spese legali sostenute per far valere il proprio diritto nel giudizio presupposto, trattandosi di spese la cui definizione è circoscritta nell'ambito di quella vicenda processuale. (Nella specie, è stata esclusa l'indennizzabilità delle spese sostenute per un'opposizione avverso una procedura esecutiva, intrapresa sulla base di un titolo formato nel giudizio protrattosi oltre il termine ragionevole).

Corte di Cassazione. Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 16327 del 30/07/2020 (Rv. 658747 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1223, Cod_Civ_art_2056

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2020