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Soggetti estranei al processo di durata irragionevole – Cass. n. 2310/2021

Convenzione europea dei diritti dell'uomo e delle liberta' fondamentali - processo equo - termine ragionevole - Soggetti estranei al processo di durata irragionevole - Esclusione - Fattispecie.

Il diritto alla trattazione delle cause entro un termine ragionevole è riconosciuto dall'art. 6, paragrafo 1, della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, specificamente richiamato dall'art. 2 della l. n. 89 del 2001, solo con riferimento alle cause "proprie" e, quindi, esclusivamente in favore delle "parti" del processo - sia esso di cognizione o di esecuzione - nel cui ambito si assume avvenuta la violazione e non anche di soggetti che siano ad esso rimasti estranei, essendo irrilevante, ai fini della legittimazione, che questi ultimi possano aver patito indirettamente dei danni dal protrarsi del processo. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione di merito, che aveva rigettato la domanda di riconoscimento dell'indennizzo per la durata irragionevole di un procedimento di esecuzione immobiliare, proposta dal fideiussore del debitore principale esecutato, che non aveva preso parte al giudizio presupposto).

Corte di Cassazione. Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 2310 del 02/02/2021 (Rv. 660323 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1936, Cod_Proc_Civ_art_555