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corte dei conti - attribuzioni - giurisdizionali - contenzioso contabile - giudizi di responsabilità - Corte di Cassazione, Sez. U, Sentenza n. 11229 del 21/05/2014

Opera pubblica per la difesa delle costa e la salvaguardia del litorale - Organo tecnico straordinario e consulenti della direzione dei lavori - Rapporto di servizio tra l'autore del danno e l'amministrazione danneggiata - Configurabilità - Fondamento. Corte di Cassazione, Sez. U, Sentenza n. 11229 del 21/05/2014

Presupposto per la responsabilità amministrativa è l'esistenza di una relazione funzionale tra l'autore dell'illecito e l'ente pubblico danneggiato, che è configurabile non solo in presenza di un rapporto organico, ma anche quando sia ravvisabile un rapporto di servizio in senso lato. Ne consegue che, in relazione alla realizzazione di un'opera pubblica intesa alla difesa della costa e alla salvaguardia del litorale, appartiene alla giurisdizione contabile la domanda di risarcimento danni proposta nei confronti dei componenti di un organo tecnico straordinario, affidatario di qualificati poteri valutativi, e dei consulenti della direzione dei lavori, trattandosi di soggetti che, per l'attività svolta continuativamente, debbono ritenersi inseriti, seppure in via temporanea, nell'apparato organizzativo della P.A.

Corte di Cassazione, Sez. U, Sentenza n. 11229 del 21/05/2014