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Corte dei conti - attribuzioni - giurisdizionali - contenzioso contabile - giudizi di responsabilita' - in genere - Corte di Cassazione, Sez. U , Sentenza n. 6820 del 15/03/2017

Limiti esterni della giurisdizione contabile - Verifica della compatibilità delle scelte amministrative con i fini pubblici - Ammissibilità - Limiti - Riferimento ai criteri di economicità ed efficacia - Affermazione - Fattispecie.

Giurisdizione civile - giurisdizione ordinaria e amministrativa - corte dei conti In genere.

La Corte dei Conti può e deve verificare la compatibilità delle scelte amministrative con i fini pubblici dell'ente pubblico, che devono essere ispirati ai criteri di economicità ed efficacia, ex art. 1, della l. n. 241 del 1990, i quali assumono rilevanza non già sul piano della mera opportunità, ma della legittimità dell'azione amministrativa e consentono, in sede giurisdizionale, un controllo di ragionevolezza sulle scelte della pubblica amministrazione, onde evitare la deviazione di queste ultime dai fini istituzionali dell'ente e consentire la verifica della completezza dell'istruttoria, della non arbitrarietà e proporzionalità nella ponderazione e scelta degli interessi, nonché della logicità ed adeguatezza della decisione finale rispetto allo scopo da raggiungere. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione impugnata, che aveva escluso la rispondenza ai criteri di economicità ed efficienza della scelta, operata da un ente pubblico consortile, di esternalizzare i compiti e servizi necessari alla propria attività ad un soggetto privo non solo di personale, ma anche di sede sociale).

Corte di Cassazione, Sez. U , Sentenza n. 6820 del 15/03/2017