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cosa giudicata civile‭ ‬-‭ ‬effetti del giudicato‭ (‬preclusioni‭) ‬-‭ ‬Corte di Cassazione,‭ ‬Sez.‭ ‬6‭ ‬-‭ ‬2,‭ ‬Ordinanza n.‭ ‬14023‭ ‬del‭ ‬19/06/2014‭

Contratto preliminare di vendita‭ ‬-‭ ‬Fissazione giudiziale del termine di stipula del definitivo‭ ‬-‭ ‬Giudicato‭ ‬-‭ ‬Esistenza del credito‭ ‬-‭ ‬Inclusione‭ ‬-‭ ‬Azione ex art.‭ ‬2932‭ ‬cod.‭ ‬civ.‭ ‬successivamente esperita‭ ‬-‭ ‬Eccezione di prescrizione del credito‭ ‬-‭ ‬Preclusione‭ ‬-‭ ‬Fondamento.‭ ‬Corte di Cassazione,‭ ‬Sez.‭ ‬6‭ ‬-‭ ‬2,‭ ‬Ordinanza n.‭ ‬14023‭ ‬del‭ ‬19/06/2014‭


In materia di contratto preliminare di vendita,‭ ‬ove il promissario acquirente abbia ottenuto,‭ ‬in sede giudiziale,‭ ‬la fissazione del termine entro cui stipulare il contratto definitivo,‭ ‬il successivo giudicato si forma anche sull'esistenza del credito che presuppone il suddetto termine.‭ ‬Ne consegue che,‭ ‬nella successiva causa instaurata dallo stesso promissario per l'emissione di una pronuncia costitutiva ai sensi dell'art.‭ ‬2932‭ ‬cod.civ.,‭ ‬il promittente venditore può eccepire solo la prescrizione dell‭'"‬actio iudicati‭" ‬ex art.‭ ‬2953‭ ‬cod.civ.,‭ ‬e non anche del diritto di ottenere l'esecuzione specifica dell'obbligo di‭ ‬concludere il contratto,‭ ‬in quanto facoltà compresa nel credito accertato ed insuscettibile di autonoma prescrizione.
Corte di Cassazione,‭ ‬Sez.‭ ‬6‭ ‬-‭ ‬2,‭ ‬Ordinanza n.‭ ‬14023‭ ‬del‭ ‬19/06/2014‭