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cosa giudicata civile - eccezione di giudicato - Giudicato esterno - Sentenza d'appello di totale riforma della sentenza di primo grado - Reiezione della domanda, già accolta, di ente previdenziale per il pagamento di contributi omessi - Decreto ingiuntiv

procedimenti sommari - d'ingiunzione - decreto - esecutorietà - per mancata opposizione o per mancata attività dell'opponente - Conseguenze - Cosa giudicata - Estensione - Fattispecie. Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 18698 del 06/09/2007

Il giudicato che consegue al decreto ingiuntivo concesso (erroneamente) al fine di ottenere l'esecuzione di una sentenza di appello e divenuto esecutivo per mancata opposizione attiene unicamente alla debenza della somma chiesta in ragione della provvisoria esecutorietà della sentenza di appello, non anche alla definitiva ed incontestabile debenza della somma stessa, sicché avverso la sentenza di appello rimane proponibile il ricorso per cassazione avente ad oggetto la sussistenza definitiva del credito portato dal decreto ingiuntivo. (Nella specie, il controricorrente, al fine di paralizzare la pretesa creditoria, a titolo di contribuzione omessa, dell'ente previdenziale presso il quale era assicurato, aveva sostenuto essersi formato il giudicato esterno/interno sull'insussistenza dell'obbligo contributivo secondo quanto statuito, in difformità dalla sentenza di primo grado, dalla sentenza d'appello, giacché, in forza della provvisoria esecutorietà della seconda decisione, aveva ottenuto decreto ingiuntivo per la restituzione delle somme "medio tempore" corrisposte al predetto titolo e tale decreto era divenuto inopponibile; la S.C., enunciando l'anzidetto principio di diritto, ha respinto l'eccezione di giudicato, precisando che la "causa petendi" azionata in via monitoria andava individuata e circoscritta all'esecuzione della sentenza d'appello e cioè al diritto alla restituzione di quanto pagato in esecuzione della sentenza di primo grado, che non poteva precludere l'impugnazione della sentenza d'appello in punto di effettiva sussistenza del credito contestato).

Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 18698 del 06/09/2007