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Rapporto tra domanda di adempimento e domanda di risoluzione – Cass. n. 24915/2022

Cosa giudicata civile - limiti del giudicato - oggettivi - dedotto e deducibile ("quid disputandum" e "quid disputatum") - contratti in genere - scioglimento del contratto - risoluzione del contratto - per inadempimento - rapporto tra domanda di adempimento e domanda di risoluzione - imputabilità dell'inadempimento, colpa o dolo - effetti della risoluzione - Riconducibilità di domanda restitutoria nell'ambito del "deducibile" in sede di azione di risoluzione - Esclusione - Fondamento.

 

In tema di giudicato, va esclusa la riconducibilità della domanda restitutoria nell'ambito del "deducibile” connesso all'azione di risoluzione del contratto, in quanto l'effetto restitutorio non può ritenersi implicito nella domanda di risoluzione, con la conseguenza che la predetta risoluzione, pur comportando, per l'effetto retroattivo sancito dall'art. 1458 c.c., l'obbligo del contraente di restituire la prestazione ricevuta, non autorizza il giudice ad emettere il provvedimento restitutorio in assenza di domanda dell'altro contraente, rientrando nell'autonomia delle parti disporre degli effetti della risoluzione, chiedendo o meno, anche in un successivo e separato giudizio, la restituzione della prestazione rimasta senza causa.

Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Sentenza n. 24915 del 18/08/2022 (Rv. 665584 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1453, Cod_Civ_art_2033, Cod_Civ_art_2909, Cod_Civ_art_1458

 

Corte

Cassazione

24915

2022