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divisione ereditaria - Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 5603 del 22/03/2016

operazioni divisionali - formazione dello stato attivo dell'eredità - immobili non divisibili - non comoda divisibilità - attribuzione - poteri del giudice di merito.

In tema di divisione ereditaria, il giudice, ai sensi dell'art. 720 c.c., può attribuire, per l'intero, un bene non comodamente divisibile, non solo nella porzione del coerede con quota maggiore, ma anche nelle porzioni di più coeredi che tendano a rimanere in comunione, come titolari della maggioranza delle quote.

Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 5603 del 22/03/2016