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Divisione ereditaria - impugnazione

Divisione - divisione ereditaria - impugnazione - Accordo tra beneficiari sulla divisione dei beni in "trust" di un "trust inter vivos" con finalità successoria - Azione di annullamento per violenza e dolo ex art. 761 c.c. e azione di rescissione per lesione ex art. 763 c.c. - Applicabilità del criterio di giurisdizione ex art. 50 della l. n. 218 del 1995 - Esclusione - Applicabilità del criterio generale di cui all'art. 3 della stessa legge - Sussistenza - Accordo di deroga della giurisdizione in favore di arbitrio straniero - Operatività.  

In caso di accordo intercorso tra i beneficiari di un "trust inter vivos" con effetti "post mortem" per la divisione dei beni in esso conferiti, l'azione di annullamento per violenza o dolo ex art. 761 c.c. e l'azione di rescissione per lesione ex art. 763 c.c., esercitate con riguardo allo stesso, non sono soggette al criterio di giurisdizione di cui all'art. 50 della l. n. 218 del 1995, bensì a quello generale previsto dall'art. 3 della stessa legge, il quale può essere pattiziamente derogato, ai sensi del successivo art. 4, comma 2, in favore di un arbitro straniero, vertendosi in materia di diritti disponibili.

Corte Cassazione, Sez. U, Ordinanza n. 18831 del 12/07/2019 (Rv. 654590 - 02)

Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_0806, Cod_Civ_art_1111, Cod_Civ_art_1116, Cod_Civ_art_0761, Cod_Civ_art_0763