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Scioglimento parziale della comunione ereditaria – Cass. n. 3694/2021

Divisione - (divisione convenzionale) - Scioglimento parziale della comunione ereditaria - Ammissibilità - Conseguenze.

Perché si abbia negozio divisorio non è necessario che si verifichi lo scioglimento della comunione nei confronti di tutti i coeredi, essendo sufficiente che ciò avvenga rispetto ai coeredi partecipanti all'atto; in tal caso, infatti, lo scioglimento della comunione opera egualmente, pur se limitatamente ai soli partecipanti all'atto ed ancorché i coeredi che rimangono in comunione debbano, poi, mettere in essere un altro (od altri) negozio per pervenire allo scioglimento definitivo e totale della comunione stessa.

Corte di Cassazione, Sez. 2, Ordinanza n. 3694 del 12/02/2021 (Rv. 660352 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_0713, Cod_Civ_art_1111