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Pignoramento di quota indivisa – Cass. n. 24833/2022

Divisione - divisione ereditaria - in genere - Comunione ereditaria - Pignoramento di quota indivisa - Vendita - Effetti - Accordo paradivisorio stipulato senza la partecipazione del coerede esecutato - Efficacia - Limiti.

 

In tema di comunione ereditaria, ove la vendita di una quota indivisa sia realizzata in presenza di un pignoramento di quest'ultima che, pur comprendendo tutti i beni di una certa specie, lasci tuttavia fuori beni di specie diversa, l'aggiudicatario non avrà una posizione uguale a quella degli altri compartecipi, in quanto estraneo ai beni non colpiti dal pignoramento. Pertanto, la divisione dei beni rispetto ai quali l'aggiudicatario è subentrato all'esecutato sarà fatta separatamente dalla divisione del resto, cosicché l'accordo paradivisorio stipulato dai condividenti e dall'aggiudicatario senza la partecipazione del coerede esecutato avrà efficacia purché limitato ai beni ricompresi nella quota che ha formato oggetto di vendita forzata.

Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Sentenza n. 24833 del 17/08/2022 (Rv. 665578 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_0727, Cod_Civ_art_0757, Cod_Proc_Civ_art_599

 

Corte

Cassazione

24833

2022