Skip to main content

Impugnazione della dichiarazione di incandidabilità – Cass. n. 3857/2021

Elezioni - amministrative - Giudizio elettorale - Impugnazione della dichiarazione di incandidabilità degli amministratori ex art. 143, comma 11, d.lgs. n. 267 del 2000 - Cattiva gestione della cosa pubblica - Comportamento meramente omissivo dell’amministratore - Rilevanza.

In tema di elezioni amministrative, ai fini della sanzione di incandidabilità degli amministratori di cui all'art. 143, comma 11, d.lgs. n. 267 del 2000, è sufficiente una situazione di cattiva gestione della cosa pubblica ascrivibile ad una condotta anche soltanto omissiva, ove quest'ultima abbia costituito la causa o la concausa dello scioglimento dell'organo consiliare, potendo tale fattispecie realizzarsi quando si ometta di assumere, sia pure solo per colpa, le determinazioni utili per rimediare ad ingerenze esterne e pressioni inquinanti derivanti da associazioni criminali, quantunque ereditate da precedenti consiliature.

Corte di Cassazione, Sez. 1, Ordinanza n. 3857 del 15/02/2021 (Rv. 660497 - 01)