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Avvocati - elezioni delegati cassa forense 2013 – dichiarato inammissibile dalla Commissione elettorale d’Appello il reclamo proposto avverso l’ammissione della lista n. 4 Lista Mauro Vaglio.

Roma, 31 Agosto 2013 - Avvocati - elezioni delegati cassa forense 2013 – dichiarato inammissibile dalla Commissione elettorale d’Appello il reclamo proposto avverso l’ammissione della lista n. 4 Lista Mauro Vaglio. Il reclamo, evidenziando la presenza nella lista di cinque candidati, su indici, con possibile di incandidabilità e/o  ineleggibilità e/o incompatibilità nonché gravi irregolarità informative, richiedeva: IN VIA PRINCIPALE accertata e rilevata la presenza di candidati ineleggibili/incandidabili e/o incompatibili nella lista n. 4 Lista Mauro Vaglio e considerate le gravi violazioni di norme di legge e regolamentari escludere l’ammissione di detta lista alla competizione elettorale e dichiarare la estromissione della stessa e ordinare la cancellazione da tutti i manifesti elettorali; IN VIA SUBORDINATA accertata e dichiarata la ineleggibilità e/o incandidabilità dei candidati indicati in premessa, di tutti o di parte, ordinare l’estromissione e/o la cancellazione dei nomi dei candidati ritenuti ineleggibili/incandidabili dalla lista n. 4 Lista Mauro Vaglio con la indicazione sui manifesti del termine incandidabile e/o ineleggibile in corrispondenza dei nomi estromessi.

La Commissione elettorale d’Appello con riferimento a dette richieste ha precisato “Sul punto preme evidenziare che alla stregua della giurisprudenza (Consiglio di Stato n. 4133/2009) sopra richiamata l’eventuale sussistenza di una causa di incompatibilità elettorale non determina ex se una lesione giuridica in capo ai candidati. Invero, la sussistenza di ragioni ostative all’eleggibilità di un soggetto deve essere vagliata con riferimento al suo status all’esito dell’eventuale elezione dello stesso, non già ancora prima, in sede di candidatura”.

Il commento alla decisione della Commissione elettorale d’Appello è impossibile poichè la stessa si è soffermata solo sulla incompatibilità omettendo motivazioni sulla incandidabilità e/o ineleggibilità.

In un recentissimo analogo caso di incandidabilità l’Ufficio Elettorale Regionale del Molise ha disposto la cancellazione del nome del candidato in candidabile dalla lista. Detto provvedimento è stato confermato dal Tar Molise (Sen. n. 27/2013) e dal Consiglio di Stato (Sen. n. 665/2013).

Motiva il Consiglio di Stato:"Alla luce della ratio della normativa come sopra individuata, non appare, invero, irragionevole la prevista incandidabilità di chi abbia riportato una condanna precedente all’entrata in vigore dello jus superveniens : costituisce, infatti, frutto di una scelta discrezionale del legislatore, certamente non irrazionale, l'aver attribuito all'elemento della condanna irrevocabile per determinati reati una rilevanza così intensa, sul piano del giudizio di indegnità morale del soggetto."

L’analisi della motivazione del Consiglio di Stato consente di evidenziare, per analogica, che anche le statuizioni deliberate dagli Organi della Cassa Forens e con lo Statuto ed il Regolamento elettorale unitamente a quelle previste dal legislatore ( l. 247/2012)  contemplano casi di incandidabilità che detti soggetti, nell'esercizio della loro discrezionalità, hanno ritenuto di configurare come mero presupposto soggettivo e alla stregua di "requisito negativo" o "qualifica negativa" per impedire la partecipazione alla competizione elettorale dei soggetti incandidabili.

Quanto ad altro punto il reclamante ha rilevato che, ai sensi del Regolamento elettorale, Il Presidente del Consiglio dell’Ordine al quale la lista è presentata attesta, in calce ad essa, la data e l’ora di presentazione, ne affigge copia all’Albo del Consiglio e la trasmette immediatamente alla Commissione Elettorale del Collegio per gli ulteriori adempimenti previsti dal Regolamento per la elezione del Comitato dei Delegati.” e si rimetteva alla decisione della Commissione con “riferimento alla grave irregolarità, mancata affissione delle liste all’albo del Consiglio, posta in essere dal Presidente f.f. del Consiglio distrettuale ….”. 

La Commissione elettorale ha rilevato “Per quanto attiene poi alla separata censura relativa alla “mancata affissione delle liste all’Albo del Consiglio” la Commissione d’Appello rileva che anch’essa risulta inammissibile. L’art. 4 c.10 del regolamento dispone che l’affissione del manifesto contenente tutte le liste presentate e riconosciute regolari avvenga entro e non oltre il 20 giorno precedente l’inizio delle votazioni, ossia, nella specie, entro il 20 agosto 2013.

Anche con riferimento a detta è impossibile ogni commento poiché,  con riferimento alla grave irregolarità informativa computa dal Presidente f.f. del Consiglio dell’Ordine di Roma, la Commissione elettorale d’Appello ha motivato la inammissibilità su un riferimento normativo diverso da quello oggetto del reclamo.

  

Provvedimento della Commissione elettorale d’Appello

La Commissione elettorale d’Appello

Decisione

Il reclamo è inammissibile.

E’ pacifico in giurisprudenza il principio secondo il quale:” il presupposto perché venga adita la tutela giurisdizionale riposa nell’interesse alla decisione, derivante da una lesione, (né paventata, né futura, né inattuale) ad una posizione giuridica attiva tutelata dall’ordinamento: l’interesse processuale presuppone nella prospettazione della parte istante, una lesione concreta ed attuale dell’interesse sostanziale dedotto in giudizio e l’idoneità del provvedimento richiesto al giudice a tutelare e soddisfare il medesimo interesse sostanziale (Consiglio di Stato n. 4133/2009).

Nella specie il ricorrente si duole del provvedimento del 19 luglio 2013 con il quale sono state ammesse le liste elettorali nella parte di cui la Commissione Elettorale avrebbe omesso di valutare eventuali profili di incandidabilità. Di ineleggibilità o incompatibilità di taluni candidati della lista n. 4 ai fini dell’esclusione degli stessi e della stessa lista dalla competizione elettorale.

Sul punto preme evidenziare che alla stregua della giurisprudenza sopra richiamata l’eventuale sussistenza di una causa di incompatibilità elettorale non determina ex se una lesione giuridica in capo ai candidati.

Invero, la sussistenza di ragioni ostative all’eleggibilità di un soggetto deve essere vagliata con riferimento al suo status all’esito dell’eventuale elezione dello stesso, non già ancora prima, in sede di candidatura.

In effetti solo in sede di convalida di un’elezione già avvenuta e proclamata, è accertabile una eventuale lesione di una situazione giuridica tutelata dall’ordinamento.

Ragion per cui, allo stato, stante la carenza di una lesione concreta e attuale in capo al ricorrente si profila un difetto di interesse alla proposizione del reclamo.

Quanto sopra trova applicazione sia per i componenti la lista che per la presentazione della lista stessa.

La natura prioritaria ed assorbente del rilievo che precede esonera il collegio da valutazioni di ogni profilo di merito delle censure del reclamo.

Per quanto attiene poi alla separata censura relativa alla “mancata affissione delle liste all’Albo del Consiglio” la Commissione d’Appello rileva che anch’essa risulta inammissibile.

L’art. 4 c.10 del regolamento dispone che l’affissione del manifesto contenete tutte le liste presentate e riconosciute regolari avvenga entro e non oltre il 20 giorno precedente l’inizio delle votazioni, ossia, nella specie, entro il 20 agosto 2013.

Allo stato, pertanto, il termine non è ancora decorso, per cui non sussiste interesse all’impugnazione di profilo procedurale relativo ad impedimento, il cui termine non è ancora esaurito.

Il reclamo pertanto deve essere dichiarato inammissibile e la decisione della Commissione rimane confermata.

Si acclude alla presente decisione copia della comunicazione telematica delle ore 13.23 del Presidente della Commissione protocollata in data odierna al n. 16525

P.Q.M.

La Commissione elettorale d’Appello all’unanimità dichiara inammissibile il reclamo proposto dall’Avv. Domenico Condello in data 9 agosto 2013 n. prot. 16501 restando confermata la decisione della Commissione Elettorale del 19 Luglio 2013 (n. prot. 15167)

Rom, 12 Agosto 2013

Avv. Carlo Martuccelli Presidente

Avv. Luciano Tamburro Componente

Avv. Arturo Cancrini Componente