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Elezioni forensi - Obbligatoriaespressione quindici preferenze

Elezioni forensi - Obbligatoria espressione quindici preferenze - Limitazione libertà di voto - Candidati - Commissari di esame per l'abilitazione - Ineleggibilità (Consiglio Nazionale Forense decisione del 12-07-2010, n. 48 Pres. F.f. PERFETTI - Rel. BORSACCHI - P.M. CICCOLO (conf.))

Elezioni forensi - Obbligatoria espressione quindici preferenze - Commissari di esame per l'abilitazione - Ineleggibilità - Conseguenze - Decadenza ineleggibile - Invalidità operazioni elettorali (Consiglio Nazionale Forense 12-07-2010, n. 48 Pres. f.f. PERFETTI - Rel. BORSACCHI - P.M. CICCOLO (conf.)

Avvocato - Elezioni forensi - Obbligatoria espressione quindici preferenze - Limitazione libertà di voto - Nullità operazioni elettorali - Esclusione

Avvocato - Elezioni forensi - Candidati - Commissari di esame per l'abilitazione - Ineleggibilità - Conseguenze - Decadenza ineleggibile - Invalidità operazioni elettorali - Esclusione

Va esclusa la nullità delle operazioni elettorali per asserita compromissione della libertà di espressione del voto degli elettori allorquando quest'ultimi siano tassativamente obbligati ad esprimere nella scheda elettorale quindici preferenze in luogo della facoltà di indicare un numero inferiore di candidati, atteso che ai sensi dell'inequivoco dato letterale dell'art. 2, co. 1, del d.lgs.lgt. n. 382/44 - che in mancanza di una specifica disciplina legislativa per l'elezione dei componenti dei consigli dell'ordine degli avvocati è norma, peraltro derogabile, destinata a colmare tale lacuna - il voto per l'elezione del C.O.A. deve esprimersi mediante una scheda indicante un numero di preferenze eguale a quello dei consiglieri da eleggere.

L'ineleggibilità, quale componente del C.d.O., dell'avvocato che abbia ricoperto il ruolo di commissario di esame per l'abilitazione alla professione di avvocato nella sessione immediatamente precedente la consultazione elettorale può determinare la decadenza dell'ineleggibile, ma non può certo costituire un motivo di invalidità dotato di capacità e di forza pervasiva tali da inficiare a ritroso la regolarità e la validità dell'intero procedimento elettorale. (Rigetta il ricorso avverso elezioni C.d.O. di Foggia biennio 2010 - 2011).


N. 15/10 R.G. RD n. 48/10
CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio Nazionale Forense, riunito in seduta pubblica, nella sua sede presso
il Ministero della Giustizia, in Roma, presenti i Signori:
- Avv. Ubaldo PERFETTI Presidente f.f.
- Avv. Pierluigi TIRALE Segretario
- Avv. Paolo BERRUTI Componente
- Avv. Nicola BIANCHI “
- Avv. Stefano BORSACCHI “
- Avv. Luigi CARDONE “
- Avv. Antonio De GIORGI “
- Avv. Lucio Del PAGGIO “
- Avv. Andrea MASCHERIN “
- Avv. Aldo MORLINO “
con l’intervento del rappresentante del P.M. presso la Corte di Cassazione nella persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Pasquale P. M. Ciccolo ha emesso la seguente
DECISIONE
sul reclamo elettorale presentato dall’ avv. C.N. avverso le elezioni del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Foggia per il biennio 2010 – 2011;
Il ricorrente, avv. C.N. è comparso personalmente;
è presente il suo difensore avv. L.L. ;
Per il Consiglio dell’Ordine, regolarmente citato, è comparso l’ avv. M.S.;
Udita la relazione del Consigliere avv. Stefano Borsacchi ;
Inteso il P.M., il quale ha concluso chiedendo il rigetto del reclamo elettorale;
Inteso i difensore del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Foggia, il quale ha concluso riportandosi agli scritti difensivi;
Inteso il ricorrente, il quale ha concluso chiedendo l’accoglimento del reclamo;

FATTO

Con ricorso depositato presso la segreteria di questo Consiglio Nazionale in data 9 febbraio 2010 l’avv. N. propone reclamo avverso le elezioni del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Foggia per il biennio 2010-2011 esponendo che, andata deserta l’assemblea del 23 gennaio 2010, quella tenutasi in seconda convocazione il 30 gennaio 2010, con lo svolgimento delle operazioni elettorali, si concludeva il giorno successivo (31 gennaio) con la proclamazione di n.11 eletti. In data 6 febbraio 2010, sempre secondo quanto riferito nel reclamo, si teneva nuovamente l’Assemblea degli iscritti per procedere alle operazioni elettorali di ballottaggio che si concludevano lo stesso giorno, con la proclamazione degli ulteriori 4 consiglieri eletti. Il tutto come risulta dagli atti e dai documenti che vengono allegati in copia al reclamo.
Quest’ultimo, con il quale si chiede l’annullamento delle elezioni del Consiglio dell’Ordine di Foggia in quanto illegittime, si articola in un primo motivo, in un secondo motivo proposto in via alternativa, ed a sua volta articolato in quattro, se così si può dire, sottomotivi ed infine, ed in via subordinata, in un terzo ed ultimo motivo.
Con il primo motivo di ricorso si sostiene la nullità delle operazioni elettorali per manifesta compromissione della libertà di espressione del voto degli elettori in quanto obbligati ad esprimere tassativamente n.15 preferenze in luogo della legittima facoltà di indicare nella scheda elettorale un numero inferiore di candidati. Riferisce il reclamo (e la circostanza non è contestata) che in calce alla scheda consegnata all’elettore vi era la dicitura che imponeva, a pena di nullità del voto, l’indicazione di 15 nominativi e sottolinea che questa imposizione confligge con la giurisprudenza di questo Consiglio Nazionale formatasi in particolare con due pronunce, una del 1997 e l’altra del 1998.
Si sottolinea ancora, da parte del reclamante, come le espressioni di voto degli elettori del Foro di Foggia non siano state così libere e scevre da coercizione, con conseguente loro nullità radicale, tenendo conto che i risultati definitivi sarebbero stati differenti se, in luogo delle 15 preferenze, gli elettori ne avessero potuto esprimere un numero inferiore, con la conseguenza, così, che si sarebbe potuto verificare che candidati non eletti riportassero un numero di voti magari superiore a quello di tanti altri, pur eletti, laddove quest’ultimi, per effetto della libera determinazione del numero delle preferenze, non avessero raggiunto un risultato sufficiente.
In via alternativa, il secondo motivo di ricorso, previa la declaratoria, che viene richiesta, di nullità della proclamazione dell’elezione del candidato avv. F.S.P. per violazione del precetto di incandidabilità e/o ineleggibilità degli avvocati che abbiano ricoperto il ruolo di commissario d’esame per l’abilitazione alla professione di avvocato nelle sessioni immediatamente precedenti le consultazioni elettorali, muove dalla giurisprudenza delle Sezioni Unite che, in contrasto con quel filone interpretativo prima richiamato di questo Consiglio Nazionale, ritiene che l’inosservanza della norma, per cui le schede elettorali debbono contenere un numero di voti eguale a quello dei componenti da eleggere, comporta la nullità dell’intera scheda (come da pronunce della Suprema Corte del 2002 e del 2003). Anche muovendo da tale impostazione, si sostiene nel reclamo che le consultazioni elettorali del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Foggia risultano comunque viziate per effetto della illegittima proclamazione del consigliere avv. F. in quanto incandidabile e/o ineleggibile.
Con il primo sottomotivo (il II/a) si evidenzia che l’avv. F. è stato presidente della IV sottocommissione di esami presso la Corte di Appello di Bari nella sessione 2007, conclusasi nell’autunno 2008, ragion per cui lo stesso avv. F. non era candidabile e/o eleggibile in forza dell’art.22 r.d.l. 1578/1933 così come novellato dalla legge 18 luglio 2003 n.180, secondo l’interpretazione che di quest’ultima ne ha dato il Consiglio Nazionale Forense con pareri del 2006 e del 2008. In tale sede consultiva si è chiarito infatti che l’espressione “elezioni immediatamente successive all’incarico ricoperto” ricomprende tutte le tornate elettorali che si svolgono durante l’espletamento del mandato di commissario, con l’aggiunta delle votazioni immediatamente successive alla sua conclusione, sia essa per esaurimento dei lavori o per altra causa.
Con il secondo sottomotivo (II/b) nel reclamo si sostiene la invalidità di tutte le schede elettorali con preferenza a candidato incandidabile e/o ineleggibile in quanto prive del requisito della corrispondenza del numero di preferenze valide rispetto al numero dei componenti del Collegio da eleggere. La corretta applicazione, secondo il reclamante, della giurisprudenza di legittimità sopra richiamata deve condurre a ritenere che la nullità dell’espressione di voto contenuta nella scheda elettorale rende tamquam non esset l’indicazione del nome del candidato incandidabile e/o ineleggibile (al pari di un quivis de populo qualunque) e, riducendo il numero di preferenze espresso nella scheda, determina la nullità di quest’ultima proprio perché non riporta un numero di preferenze pari a quello voluto dalla legge. In effetti, sempre a tenore del reclamo, è risultato, in sede di spoglio delle schede per l’elezione del Consiglio dell’Ordine di Foggia, che gran parte delle stesse schede dichiarate nulle (35 in tutto tra primo turno e ballottaggio) lo sono state perché presentavano un numero di preferenze inferiore a 15, per il primo turno, ed a 4, per il secondo. In questo ambito il reclamante formula anche una istanza di acquisizione delle schede dichiarate nulle.
Con il terzo sottomotivo (II/c) si sostiene la nullità di tutto il procedimento relativo alle elezioni del Consiglio foggiano per mancata espressione di un numero di voti validi pari o superiore al quorum funzionale previsto dalla legge. Stante che le preferenze accordate all’avv. F. risultano pari a 684 e che ciascuna delle schede elettorali che contiene il suo nome sarebbe da ritenersi nulla per le ragioni suindicate, nel reclamo si sostiene ancora che l’intera consultazione elettorale sarebbe travolta non essendosi raggiunto il quorum di voti validi prescritti dalla legge per la validità delle consultazioni elettorali.
Come ultimo corollario di tale postulato (e siamo con questo al quarto sottomotivo –II/d – la cosiddetta “prova di resistenza”), per effetto della nullità delle schede nel complesso pari a 728 (24+684), il numero di voti validi scenderebbe a 563 e quindi inferiore al quarto (=595) degli aventi diritto al voto, atteso che gli iscritti all’Albo di Foggia risultavano, al 31.12.2009, pari a 2378 avvocati e che gli elettori votanti erano stati 1271. All’occorrenza, sempre a tenore del reclamo, dovrebbero essere dichiarate nulle anche le schede riportanti i nomi degli avvocati T. e J. i quali, pur se non proclamati eletti, erano anch’essi incandidabili e/o ineleggibili per essere stati componenti delle commissioni di esame nella sessione 2008, conclusasi nel 2009 ed avendo entrambi riportato un considerevole numero di preferenze.
Il terzo ed ultimo motivo di ricorso si concentra ed incentra sulla eccepita decadenza dell’avv. F. dalla carica di consigliere per la sua non candidabilità, con conseguente ritenuta illegittimità della sua proclamazione a consigliere, il tutto per i motivi già in precedenza esposti nel reclamo.
Le conclusioni di quest’ultimo sono quindi per l’annullamento, sulla scorta di uno dei due motivi articolati in via alternativa e come sopra richiamati,degli atti del procedimento elettorale per il rinnovo del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Foggia per il biennio 2010-2011 ed in particolare per l’annullamento delle operazioni di voto del 31.1.2010 e del 6.2.2010, dei relativi scrutini e delle rispettive proclamazioni degli eletti. In via subordinata, si chiede dichiararsi la decadenza dell’avv. F. da consigliere in modo da consentire così la convocazione della Assemblea per lo svolgimento delle elezioni suppletive; viene anche reiterata l’istanza istruttoria di acquisizione delle schede nulle.
Con due separate memorie, depositate entrambe in data 13 aprile 2010, resistono al ricorso, e ne chiedono il rigetto per inammissibilità ed infondatezza, il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Foggia ed i suoi quindici componenti in proprio nonché, separatamente, l’avv. F., essendosi costituiti tutti, essi controinteressati, in data 9.3.201, rassegnando le conclusioni appena sopra indicate.

Le due memorie hanno identico contenuto e possono essere così illustrate unitariamente nello sviluppo della loro parte “in diritto”, preceduta da una sintetica e sommaria ricostruzione dei passaggi elettorali, con la precisazione, ivi contenuta, che il ricorrente, all’esito delle tornate elettorali stesse, aveva riportato un esiguo numero di voti (pari a 175).
Il primo motivo del ricorso viene contrastato con il richiamo espresso e diffuso alla trama giurisprudenziale delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione che, dalle pronunce dei primi anni ’90 a quelle del 2002/2003 (l’ultima si ebbe sull’impugnazione delle elezioni del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Nuoro), ha ribadito che le schede per l’elezione dei membri di un Consiglio di un Ordine professionale debbono contenere un numero di voti uguale a quello dei componenti che debbono essere eletti. Il tutto a conferma che le norme generali sul sistema elettorale presentano carattere di inderogabilità, la cui cogenza è stata riaffermata anche in sede di disegno di legge di riforma dell’ordinamento forense.
Sul secondo motivo i resistenti ripercorrono la disciplina normativa sulla incandidabilità e/o ineleggibilità dei componenti delle Commissioni di esame, con riferimento anche qui al disegno di legge di riforma dell’ordinamento forense ed ai pareri del Consiglio Nazionale Forense già richiamati e citati anche nello stesso reclamo. Sul dato pacifico che l’avv. F. era stato nominato commissario per la sessione di esami 2007 e che era cessato dalla carica e dalle funzioni nell’autunno 2008, si sostiene che la sessione elettorale di cui viene chiesto oggi l’annullamento non può certo essere considerata quale sessione immediatamente successiva all’incarico ricoperto dall’avv. F.. Ciò in quanto, a tenore delle memorie difensive dei resistenti, tra la data di cessazione dell’incarico e la consultazione elettorale di cui oggi si discute (quella relativa alla consiliatura 2010-2011) sono intervenute ben due differenti elezioni suppletive conseguenti al decesso dell’avvocato L.M., già Presidente del Consiglio dell’Ordine uscente. Infatti già con delibera del 17 aprile 2009 venivano convocate le assemblee elettorali per il giugno 2009 e, a seguito del mancato raggiungimento del quorum, con successiva delibera venivano indette e tenute nuove assemblee elettorali l’8, il 15 ed il 23 luglio 2009. Da qui, come sostengono i resistenti, l’inconsistenza dei motivi di reclamo, sia in fatto che in diritto.
Quanto poi al motivo della nullità di tutte le schede elettorali contenenti il nome del candidato non candidabile o non eleggibile, si sostiene che la censura non coglie nel segno per quanto segue: perché trattasi, per quanto riguarda la previsione dell’art.22 comma 6 del r.d.l. 1578/1933, in coerenza ai pareri di questo Consiglio nazionale, di una causa di ineleggibilità non assumendo la candidatura, nel vigente ordinamento, un rilievo giuridico, essendo possibile votare per qualsiasi iscritto all’Albo; in questo contesto, e nel silenzio dello stesso r.d.l. 1578/1933, si deve fare applicazione dei principi che governano le competizioni elettorali e amministrative. Principi in base ai quali le cause di ineleggibilità comportano, come unico effetto, la decadenza di chi è ineleggibile ma non integrano una causa di invalidità che possa riguardare le operazioni successive. Si richiama, da parte dei resistenti, anche quella giurisprudenza del Consiglio di Stato per cui la sanzione di nullità è stabilita solo per l’elezione del candidato incandidabile, senza ulteriori conseguenze invalidanti. A fronte quindi della ricorrenza di una causa di ineleggibilità (che nel caso si contesta che sussista), sempre ad opinione dei contro interessati, l’unica conseguenza è quella dell’accertamento di tale condizione ad elezioni concluse, valendo essa come temporanea sospensione del diritto di elettorato passivo. L’ineleggibilità, in sostanza, così come si ribadisce nelle richiamate memorie difensive,può provocare la sola decadenza dell’ineleggibile senza tuttavia, a differenza della incandidabilità, estendere la sua portata agli esiti del voto e non può invalidare il procedimento elettorale.
Per quanto poi attiene all’argomento della cosiddetta “prova di resistenza”, si evidenzia come in materia di operazioni elettorali possono considerarsi rilevanti solo le irregolarità sostanziali, tali cioè da influire sulla sincerità e sulla libertà di voto. In tale prospettiva non possono comportare l’annullamento delle operazioni elettorali quei vizi da cui non derivi alcun pregiudizio o alcuna compressione della libera espressione del voto. Il ricorrente, a giudizio dei resistenti, non avrebbe, nel caso in esame, dimostrato l’incidenza che le pretese irregolarità avrebbero avuto sul risultato complessivo delle operazioni di voto e sulla reale corrispondenza di quest’ultimo alla volontà del corpo elettorale; né si potrebbe ritenere che, in assenza delle predette affermate irregolarità, il risultato delle consultazioni sarebbe stato così diverso da sovvertire il consistente divario di voti esistente tra le coalizioni in competizione ovvero da consentire l’elezione del reclamante.

DIRITTO
Il reclamo proposto avverso le elezioni per il rinnovo del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Foggia è infondato e deve essere respinto.
Preliminarmente occorre esaminare l’eccezione sollevata all’udienza di discussione dal ricorrente e relativa alla nullità che affliggerebbe la avvenuta costituzione del Consiglio dell’Ordine resistente per la carenza di delibera dello stesso Consiglio autorizzativa della costituzione nel procedimento promosso con il reclamo dell’avv. C.N.. Ritiene questo Consiglio che l’eccezione non meriti accoglimento alla luce della circostanza che, come risulta dall’epigrafe dello stesso atto di costituzione in data 8 marzo 2010, il Consiglio dell’Ordine si è costituito in giudizio in persona del suo Presidente e di ogni singolo componente il Consiglio stesso, dovendosi così ravvisare comunque espressa e manifestata dall’Organo l’unanime volontà di procedere alla costituzione stessa, realizzandosi, con il rilascio della procura da parte di ogni singolo consigliere, coerente ed implicita deliberazione in tal senso e dovendosi comunque ed in ogni caso ritenere raggiunto lo scopo voluto e cioè quello di assicurare la presenza, come resistenti, del Consiglio e dei suoi componenti uti singuli oltrechè, e separatamente, del contro interessato in senso stretto.
Venendo ora ai motivi del reclamo, così come richiamati e sintetizzati nella prima parte di questa decisione, infondato risulta il primo di essi nell’ambito del quale si sostiene la nullità delle operazioni elettorali per manifesta compromissione della libertà di espressione del voto degli elettori in quanto quest’ultimi erano obbligati ad esprimere tassativamente n.15 preferenze in luogo della facoltà, che si vuole e si postula legittima, di indicare nella scheda elettorale un numero inferiore di candidati.
Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con un orientamento che il reclamante del resto mostra di ben conoscere, hanno da tempo affermato che ai sensi dell’art.2, 1° comma d.leg.lgt. 23 novembre 1944 n.382, il voto per l’elezione del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati (ma lo stesso è a dirsi, ed è stato anzi esplicitamente detto, per quella di altri Ordini e Collegi professionali, in particolare dell’area tecnica ) deve esprimersi mediante una scheda indicante un numero di preferenze eguale a quello dei consiglieri da eleggere(cfr. Cass. SS.UU.:10.12.1993 n.12161;14.1.2002 n.358;10.4.2003 n.5618). Sul rilievo che “nella legislazione non esiste una disciplina per l’elezione dei componenti dei consigli dell’ordine degli avvocati” la stessa Corte ha da tempo, senza mutamenti di indirizzo, ribadito che “la lacuna deve essere colmata attraverso l’applicazione delle disposizioni contenute nel..d.leg.lgt. n.382 del 1944, contenente norme sui consigli degli ordini e collegi e sulle commissioni centrali professionali. L’art.2, primo comma, del decreto dispone che ‘i componenti del Consiglio sono eletti dall’assemblea degli iscritti nell’albo a maggioranza assoluta di voti segreti per mezzo di schede contenenti un numero di nomi uguale a quello dei componenti da eleggersi’.”. Sempre la Corte ha ritenuto che quella norma ha un contenuto non equivoco: le schede per l’elezione dei membri di un Consiglio di un Ordine professionale debbono contenere un numero di voti eguale a quello dei componenti che debbono essere eletti e la giustificazione è quella che, all’esito finale delle votazioni, sia assicurata la copertura di tutti i posti di consigliere.
La dissonante, e risalente, giurisprudenza di questo Consiglio Nazionale, certamente richiamata non a sproposito nel reclamo, non sembra giovare e poter tornare utile, nell’economia del caso sottoposto alla decisione di questo Consiglio Nazionale, alla tesi sostenuta dal reclamante.Le decisioni infatti che vengono richiamate (la n.119 del 29 settembre 1998 e la n.109 del 3.10.1997) si preoccupano, in particolare quella del 1997, anche di precisare che “le norme regolatrici del sistema elettorale hanno carattere indicativo e non escludono che i singoli Ordini territoriali possano darsi regolamenti elettorali autonomi (per la suddivisione dei seggi, per la designazione degli scrutatori, per le modalità della propaganda), pur nel rispetto dei principi inderogabili normativamente fissati, quali quelli relativi all’elettorato attivo e passivo, alla segretezza del voto, ai quorum costitutivi e deliberativi, alla congruità dei tempi per l’elezione”. Venendo alla questione di interesse per la decisione del reclamo dell’avv. N. sempre le stesse decisioni del Consiglio Nazionale aggiungono che “la previsione normativa che la scheda contenga l’indicazione di un numero di candidati pari a quelli da eleggere, non rispondendo ad un interesse pubblico generale, né a principi di ordine pubblico o di esigenze della collettività, non presenta il carattere della inderogabilità” con ciò volendo anche significare, in coerenza a quanto prima statuito, che ogni Ordine territoriale, in applicazione di un legittimo potere di autodichiarazione, possa, in subiecta materia, adottare l’indicazione più rigida e conforme allo stretto dato letterale della previsione normativa, così come interpretata dalle stesse Sezioni Unite della Corte di Cassazione.
E’ quello che, in sostanza, è avvenuto per la competizione elettorale forense di Foggia là ove il Consiglio dell’Ordine, come è pacifico, ha esplicitamente indicato e prescritto, con l’espressa dicitura in ognuna delle schede, che quest’ultime recassero, a pena di nullità,l’espressione di 15 preferenze.

In questo la dissonanza sopra richiamata trova una sua coerente ricomposizione ed il motivo di reclamo risulta, per quanto detto, non suscettibile di accoglimento.
Anche il secondo motivo di gravame, proposto in via alternativa al primo, risulta infondato.
Esso muove da un presupposto, sul quale poi saranno sviluppati ed articolati gli ulteriori sottomotivi e motivi che costituiscono il tessuto dell’articolata impugnazione delle elezioni forensi foggiane, che è erroneo e che deve essere disatteso; detto presupposto si lega alla prospettazione che vuole affetta da invalidità la posizione e l’elezione dell’avv. S.F.F., per violazione del precetto di incandidabilità e/o ineleggibilità degli avvocati che abbiano ricoperto il ruolo di commissario di esame per l’abilitazione alla professione di avvocato nella sessione immediatamente precedente la consultazione elettorale. Chiarisce e precisa il reclamante che lo stesso avv. F. è stato presidente della IV sottocommissione di esami presso la Corte di Appello di Bari nella sessione 2007, conclusasi nell’anno 2008, ragione per la quale non sarebbe stato candidabile e/o eleggibile, in forza dell’art.22 r.d.l. 1578/1933 così come novellato dalla legge 18 luglio 2003 n.180, secondo l’interpretazione che di quest’ultima ha dato questo Consiglio Nazionale con pareri del 2006 e del 2008. In tale sede consultiva, sempre a tenore del reclamo, è stato chiarito che l’espressione “elezioni immediatamente successive all’incarico ricoperto” ricomprende tutte le tornate elettorali che si svolgono durante l’espletamento del mandato di commissario, con l’aggiunta delle votazioni immediatamente successive alla sua conclusione, sia essa per esaurimento dei lavori o per altra causa.
Risulta accertato in fatto, in quanto documentalmente provato e non contestato dal reclamante, che ha solo precisato come le tornate elettorali suppletive della primavera –estate 2009 si conclusero con un non liquet, che, successivamente alla cessazione dell’incarico dell’avv. F. quale componente di commissione per gli esami di abilitazione alla professione forense, e prima della competizione elettorale del gennaio-febbraio di quest’anno 2010, si sono tenute appunto due convocazioni degli iscritti all’Ordine di Foggia per procedere alla elezione di un componente del Consiglio in sostituzione dello scomparso avv. L.M., già Presidente di quello stesso Consiglio.
Non vi può essere dubbio, proprio ed anche a tenore dei pareri rilasciati dalla Commissione consultiva di questo Consiglio Nazionale, che sono stati richiamati dalle parti in conflitto, che nel caso dell’avv. F. le elezioni immediatamente successive alla cessazione del suo incarico (avvenuta pacificamente nell’autunno del 2008), potenziale causa produttiva di sua ineleggibilità, siano state quelle della primaveraestate del 2009, indipendentemente dagli esiti che le stesse possono aver sortito;
l’espressione “elezioni immediatamente successive all’incarico ricoperto”, come è stato già chiarito nella richiamata sede consultiva, “ricomprende tutte le tornate elettorali” contemporanee o immediatamente successive all’espletamento del mandato di commissario. E tra “tutte le tornate elettorali”, nel caso che ci occupa, non possono non ricomprendersi anche quelle suppletive in occasione delle quali la possibilità di essere eletto da parte dell’avv. F. scontava l’impedimento legale previsto dalla novella, introdotta nel 2003, dell’art.22 del r.d.l. 1578/1933; così più non era per la tornata elettorale oggi in discussione e relativa al mandato consiliare per gli anni 2010-2011.
Milita a favore di questa conclusione la stessa ratio di una norma che, essendo destinata a comprimere e limitare un diritto come quello dell’elettorato passivo, non può non avere e richiedere una “lettura” restrittiva e certamente non espansiva; una norma, tra l’altro, rispetto alla quale questo Consiglio Nazionale ha posto di recente la questione di costituzionalità che, in coerenza alla stessa richiesta subordinata del Procuratore Generale, avrebbe potuto informare di sé anche questo caso se quest’ultimo non avesse trovato, come trova, nei fatti una coerente e corretta soluzione.
La accertata “regolarità” della posizione, di candidato e di eletto, dell’avv. F. rende praticamente ultronea la disamina degli altri motivi e sottomotivi di ricorso, ivi compreso quello che si incentra sulla cosiddetta “prova di resistenza”, tutti imperniati sulla diversamente ritenuta irregolarità di quella posizione e sugli effetti che da essa, impropriamente, si vorrebbero far discendere.
Giova peraltro ed infatti osservare come questo Consiglio ritenga che, nel caso, si sarebbe trattato comunque, per la posizione dell’avv. F. così come per quella degli altri due avvocati (T. e J.), votati ma non eletti, cui si fa riferimento nel reclamo, e che pure sarebbero stati interessati dalla causa ostativa di essere stati componenti di commissione di esame di abilitazione alla professione, di una causa di ineleggibilità in senso proprio (non tanto di incandidabilità, condividendosi l’opinione per la quale la candidatura non assume, nel vigente ordinamento professionale, un rilievo giuridico, essendo possibile votare per qualsiasi iscritto all’Albo; cfr. al riguardo anche C.N.F. 23.05.2006 n.25). Ineleggibilità che può determinare la decadenza dell’ineleggibile ma che non può certo costituire un motivo di invalidità dotato di una capacità e forza pervasiva tali da inficiare, a ritroso, la regolarità e validità dell’intero procedimento elettorale. Condivisibile risulta quanto dedotto in proposito dai resistenti in ordine alla circostanza che l’eventuale causa di ineleggibilità “non potrebbe mai spiegare alcune efficacia riflessa sulle operazioni elettorali sia in riferimento al quorum costitutivo sia in riferimento alla proclamazione dei candidati maggiormente votati”.

P.Q.M.
Il Consiglio Nazionale Forense, riunitosi in Camera di Consiglio;
visto il D.Lgs.Lgt. 23.11.1944 n.382 e gli artt. 40 e 54 del R.D.L. 27.11.1933 n.1578 e 59 e segg. del R.D.22.1.1934 n.37;
rigetta il reclamo proposto avverso il risultato delle elezioni del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Foggia per il biennio 2010-2011.
Così deciso in Roma il 24 aprile 2010.
IL SEGRETARIO IL PRESIDENTE f.f.
f.to avv. Pierluigi Tirale f.to Prof. avv. Ubaldo Perfetti
Depositata presso la Segreteria del Consiglio nazionale forense,
oggi 12 luglio 2010.
IL CONSIGLIERE SEGRETARIO
f.to avv. Pierluigi Tirale
Copia conforme all’originale
IL CONSIGLIERE SEGRETARIO
avv. Pierluigi Tirale