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Enti pubblici - soppressione ed estinzione – Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 6208 del 13/03/2013

Soppressione "ex lege" di un ente pubblico costituito in giudizio - Mancata dichiarazione o notificazione del procuratore costituito - Conoscibilità "aliunde" dell'evento - Irrilevanza - Conseguenze.

La soppressione di un ente pubblico, con il trasferimento dei relativi rapporti giuridici ad un altro ente, determina l'interruzione automatica del processo, ai sensi dell'art. 299 cod. proc. civ., soltanto ove intervenga tra la notificazione della citazione e la costituzione in giudizio, trovando altrimenti applicazione l'art. 300 cod. proc. civ. che impone, ai fini della interruzione, la corrispondente dichiarazione in udienza del procuratore costituito per la parte interessata dall'evento (configurabile non come mera dichiarazione di scienza, ma come vera e propria manifestazione di volontà diretta a provocare la predetta interruzione) o la notifica di quest'ultimo alle altre parti. Pertanto, in assenza di una siffatta dichiarazione entro la chiusura della discussione, la posizione della parte rappresentata resta stabilizzata, rispetto alle altre parti ed al giudice, quale persona giuridica ancora esistente, con correlativa ultrattività della procura "ad litem", nessun rilievo assumendo, ai fini suddetti, la conoscenza dell'evento "aliunde" acquisita, ancorché evincibile da un provvedimento legislativo che ha disposto quella soppressione.

Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 6208 del 13/03/2013