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Enti pubblici - in genere - Fondazioni bancarie - Enti pubblici (secondo la disciplina previgente) – Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 6444 del 17/03/2009

Delibere del consiglio di amministrazione - Verbalizzazione - Sottoscrizione - Soggetti tenuti - Diversa funzione - Configurabilità - Difetto di sottoscrizione del presidente - Conseguenze - Inesistenza - Esclusione - Invalidità - Condizioni.

Le delibere del consiglio di amministrazione delle fondazioni bancarie - quali persone giuridiche pubbliche, secondo la disciplina prevista dall'abrogato art. 11 del d.lgs. n. 356 del 1990, applicabile "ratione temporis" - devono essere verbalizzate e sottoscritte dal segretario e dal presidente; tuttavia, mentre la sottoscrizione del segretario è essenziale, secondo un principio generale valevole per gli organi collegiali di enti pubblici e privati, la sottoscrizione del presidente, poiché non implica l'assunzione della paternità dell'atto, ma attiene al controllo della fedeltà e della completezza della verbalizzazione, non incide sulla esistenza giuridica del verbale. Conseguentemente, in mancanza di una specifica indicazione di segno contrario contenuta nello statuto (che ha rango normativo per effetto del richiamo contenuto nell'art. 11 suddetto), la mancata sottoscrizione del verbale del consiglio di amministrazione da parte del presidente in tanto può incidere sulla validità dell'atto in quanto sia espressione del suo dissenso in ordine all'effettiva corrispondenza tra quanto verbalizzato e quanto accaduto nella sede collegiale, gravando su chi eccepisce tale difformità dal modello legale allegare le ragioni dell'omessa sottoscrizione, oltre che la rilevanza rispetto alla deliberazione collegiale in discussione.

Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 6444 del 17/03/2009