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fidejussione - in genere (nozione, caratteri, distinzioni) – Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 22233 del 20/10/2014

Fideiussione - Clausola di pagamento "a prima richiesta e senza eccezioni" - Effetti - Trasformazione in contratto autonomo di garanzia - Idoneità - Condizioni - Fondamento - Fattispecie. Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 22233 del 20/10/2014

L'inserimento in un contratto di fideiussione di una clausola di pagamento "a prima richiesta e senza eccezioni" vale di per sé a qualificare il negozio come contratto autonomo di garanzia (cosiddetto "Garantievertrag"), in quanto incompatibile con il principio di accessorietà che caratterizza il contratto di fideiussione, salvo quando vi sia un'evidente discrasia rispetto all'intero contenuto della convenzione negoziale. (Nella specie, la S.C. ha escluso che tale evidente discrasia fosse riscontrabile - con riferimento alla garanzia prestata da un istituto di credito in favore di una associazione temporanea di imprese, in relazione a quanto dalla stessa rimborsabile per eventuali difformità e manchevolezze che fossero risultate nella esecuzione di lavori di costruzione di un immobile oggetto di appalto - nella sola previsione di operatività della garanzia una volta emesso il certificato di collaudo definitivo dei lavori).

Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 22233 del 20/10/2014