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Fidejussione - limiti - scadenza dell'obbligazione principale – Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 9245 del 18/04/2007

Decadenza del creditore dall'obbligazione fideiussoria ai sensi dell'art. 1957 cod. civ. - Rinuncia preventiva da parte del fideiussore - Legittimità - Fondamento - Inquadrabilità della relativa previsione tra le clausole assoggettate alla disciplina di cui all'art. 1341, comma secondo, cod. civ. - Esclusione.

La decadenza del creditore dall'obbligazione fideiussoria ai sensi dell'art. 1957 cod. civ. per effetto della mancata tempestiva proposizione delle azioni contro il debitore principale può formare oggetto di rinuncia preventiva da parte del fideiussore, trattandosi di pattuizione affidata alla disponibilità delle parti che non urta contro alcun principio di ordine pubblico, comportando soltanto l'assunzione, da parte del fideiussore, del maggior rischio inerente al mutamento delle condizioni patrimoniali del debitore. La clausola relativa a detta rinuncia non rientra, inoltre, tra quelle particolarmente onerose per le quali l'art. 1341, secondo comma, cod. civ. esige, nel caso che siano predisposte da uno dei contraenti, la specifica approvazione per iscritto dell'altro contraente.

Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 9245 del 18/04/2007