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Fonti del diritto - efficacia e limiti della legge nello spazio (diritto internazionale privato) - legge regolatrice - obbligazioni – Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 2128 del 31/01/2006

Obbligazione da fatto illecito - Nozione di "fatto" - Comportamento illecito ed evento dannoso - Loro verificarsi in luoghi diversi - "Forum delicti" - Riferimento al luogo dell'evento - Fattispecie relativa ai danni subiti da congiunti delle vittime di sinistro avvenuto all'estero.

Ai fini della determinazione della legge applicabile relativamente a sinistro aereo avvenuto all'estero, per il quale penda controversia in Italia, poiché l'obbligazione da fatto illecito sorge nel luogo in cui il fatto produttivo di danno si verifica e nella nozione di fatto rientra, oltre al comportamento illecito, anche l'evento dannoso che ne deriva, è applicabile la legge italiana qualora, come nella specie, il fatto illecito abbia prodotto, dopo un primo evento lesivo, ulteriori conseguenze pregiudizievoli, costituenti nuove ed autonome lesioni, che si verifichino nel luogo di residenza dei danneggiati italiani. (Nella specie, relativa all'applicabilità della disciplina del danno morale, regolata differentemente dalla legge italiana e da quella straniera, in un sinistro aereo accaduto in Cuba erano deceduti alcuni cittadini italiani, dalla cui morte erano derivati danni "jure proprio" ai parenti delle vittime).

Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 2128 del 31/01/2006