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Fonti del diritto - decreto legge - legge di conversione - mancata conversione - in genere – Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 30520 del 30/12/2011

Sospensione cd. anomala disposta da decreto-legge non convertito - Istanza di fissazione della nuova udienza ex art. 297 cod. proc. civ. - Tempestività - Calcolo del termine - "Dies a quo" - Individuazione - Avviso di mancata conversione - Affermazione - Fondamento.

In tema di sospensione cd. anomala del processo civile, ove la causa di sospensione sia stata stabilita da un decreto legge - nella specie, ai sensi dell'art. 6 del d.l. 1° ottobre 1996, n. 513 - che non venga poi convertito in legge, al fine di stabilire la tempestività dell'istanza di fissazione della nuova udienza dopo la cessazione della causa di sospensione (per l'avvenuta decadenza del decreto legge che l'aveva disposta), trovando applicazione l'art. 297 cod. proc. civ., l'eventuale avvenuto decorso del termine perentorio previsto a pena di estinzione del giudizio va calcolato assumendo come "dies a quo", a partire dal quale va computato tale termine, la data in cui sia stato pubblicato, in Gazzetta Ufficiale, l'apposito avviso di mancata conversione del decreto legge (nella circostanza, la Gazzetta Ufficiale del 2 dicembre 1996, n.282).

Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 30520 del 30/12/2011