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giurisdizione civile - giurisdizione ordinaria e amministrativa - impiego pubblico - Corte di Cassazione, Sez. U, Sentenza n. 10915 del 19/05/2014

Lavoro pubblico contrattualizzato - Riparto di giurisdizione - Discrimine temporale - Determinazione - Lesione conseguente all'adozione di uno specifico atto - Momento rilevante - Della sua emanazione - Efficacia retroattiva - Irrilevanza - Diritto al pagamento degli accessori - Riconoscimento a seguito di declaratoria di illegittimità costituzionale (sent. n. 136 del 2001) - Rilevanza - Dalla pubblicazione Gazzetta Ufficiale - Conseguente devoluzione alla giurisdizione del giudice ordinario. Corte di Cassazione, Sez. U, Sentenza n. 10915 del 19/05/2014

In materia di pubblico impiego privatizzato, l'art. 69, comma 7, del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, fissa il discrimine temporale per il passaggio dalla giurisdizione amministrativa a quella ordinaria alla data del 30 giugno 1998 con riferimento al momento storico dell'avverarsi dei fatti materiali e delle circostanze in relazione alla cui giuridica rilevanza sia insorta controversia, e, dunque, ove la lesione del diritto sia conseguente all'adozione di uno specifico atto, al momento della sua emanazione, senza che l'eventuale portata retroattiva dello stesso sia idonea ad influire sulla determinazione della giurisdizione. Ne consegue che, ove il diritto al pagamento degli interessi e della rivalutazione monetaria, per il personale del comparto ministeri, sia divenuto concretamente azionabile soltanto dopo la sentenza n. 136 del 2001 della Corte costituzionale, dichiarativa dell'illegittimità dell'art. 26, commi 4 e 5, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, sussiste la giurisdizione del giudice ordinario, dovendosi identificare il suddetto "momento storico dell'avverarsi dei fatti materiali" nel giorno successivo alla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della decisione d'illegittimità costituzionale, ai sensi dell' art. 136 Cost., atteso che, prima della pronuncia, la corresponsione degli accessori era espressamente vietata.

Corte di Cassazione, Sez. U, Sentenza n. 10915 del 19/05/2014