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giurisdizione civile - giurisdizione ordinaria e amministrativa-Corte di Cassazione Sez. U, Ordinanza n. 3202 del 12/02/2014

Consob - Promotore finanziario - Provvedimento di sospensione cautelare a seguito di procedimento penale - Opposizione - Giurisdizione del giudice amministrativo - Fondamento. Corte di Cassazione Sez. U, Ordinanza n. 3202 del 12/02/2014

L'opposizione avverso il provvedimento di sospensione cautelare di un promotore finanziario, sottoposto a procedimento penale con l'imputazione di falso in scrittura privata e truffa in danno di un cliente, assunto dalla Consob ai sensi dell'art. 55, comma 2, del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, appartiene alla giurisdizione del giudice amministrativo atteso che l'emanazione del provvedimento cautelare è frutto di una valutazione dell'interesse generale del mercato finanziario, demandata alla discrezionalità amministrativa e finalizzata ad evitare il rischio che lo "strepitus fori" derivante dal coinvolgimento del promotore in gravi vicende penali possa compromettere la fiducia del pubblico degli investitori nella correttezza degli operatori di quel mercato e la sua adozione - diversamente dalla misura assunta ai sensi dell'art. 55, comma 1, del d.lgs. n. 58 del 1998 - non è strumentale all'esercizio del potere sanzionatorio spettante in via amministrativa alla Consob, ma rientra nell'ambito del generale potere di vigilanza di quest'ultima sul mercato finanziario, con conseguente applicazione dell'art. 133, comma 1, lett. c), del d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104, che ne devolve le controversie alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.

Corte di Cassazione Sez. U, Ordinanza n. 3202 del 12/02/2014