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Giurisdizione civile - giurisdizione ordinaria e amministrativa Corte di Cassazione Sez. U, Ordinanza n. 6635 del 30/03/2005

Difetto assoluto di giurisdizione - Configurabilità - Condizioni - Fattispecie in tema di elezione di rettore di università. 

Il difetto assoluto di giurisdizione è ravvisabile solo quando manchi nell'ordinamento una norma di diritto astrattamente idonea a tutelare l'interesse dedotto in giudizio, sì che non possa individuarsi alcun giudice titolare del potere di decidere; attiene, per contro, al merito della controversia ogni questione attinente all'idoneità di una norma di diritto a tutelare il concreto interesse affermato dalla parte in giudizio. (Enunciando il principio di cui in massima, le S.U. hanno respinto il motivo di ricorso concernente il difetto assoluto di giurisdizione per improponibilità della domanda in controversia relativa all'elezione del rettore di un'università, che i ricorrenti, professori universitari, ritenevano illegittima, con conseguente invalidità del D.M. di nomina del rettore, in quanto lo statuto universitario - formulato in asserita violazione dell'art. 97 del d.P.R. 11 luglio 1980, n. 382 - aveva esteso il diritto d'elettorato attivo per la detta carica agli studenti ed al personale tecnico - amministrativo).

Corte di Cassazione Sez. U, Ordinanza n. 6635 del 30/03/2005