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Giurisdizione civile - regolamento di giurisdizione - preventivo – Corte di Cassazione Sez. U, Ordinanza n. 26092 del 13/12/2007

Ammissibilità - Limiti - Pronuncia della sentenza - Effetto preclusivo.

Il ricorso per regolamento preventivo di giurisdizione è inammissibile allorché sia stata pronunciata sentenza dal giudice presso il quale il processo è radicato, né risulta possibile la sua conversione in ricorso ordinario allorché la sentenza di cui si tratta sia stata pronunciata in primo grado e sia appellabile, come nel caso della pronuncia di una sezione giurisdizionale regionale della Corte dei conti, a seguito della riforma attuata con il d.l. n. 453 del 1993, convertito in legge n. 19 del 1994 ed integrata con d.l. n. 543 del 1996, convertito in legge n. 639 del 1996.

Corte di Cassazione Sez. U, Ordinanza n. 26092 del 13/12/2007