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Giurisdizione civile - regolamento di giurisdizione - preventivo – Corte di Cassazione Sez. U, Sentenza n. 14952 del 02/07/2007

Ammissibilità - Limiti - Conversione in ricorso per cassazione - Ammissibilità.

Il regolamento preventivo di giurisdizione è inammissibile dopo che il giudice di merito abbia emesso una sentenza, anche se solo limitata alla giurisdizione o ad altra questione processuale, poiché in tal caso la decisione sul punto va rimessa al giudice di grado superiore; il ricorso erroneamente proposto come regolamento preventivo, peraltro, può essere convertito in ricorso per cassazione per violazione di legge - e, quindi, per motivi attinenti alla giurisdizione - ove ne ricorrano i presupposti.

Corte di Cassazione Sez. U, Sentenza n. 14952 del 02/07/2007