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Giurisdizione civile - regolamento di giurisdizione - preventivo – Corte di Cassazione Sez. U, Ordinanza n. 16461 del 19/07/2006

Improponibilità dopo una decisione del giudice di merito - Prescrizione - Portata - Riferimento esclusivo alla pronuncia del giudice nel processo pendente.

La prescrizione, posta dall'art. 41 cod. proc. civ., secondo cui il regolamento preventivo di giurisdizione non è proponibile dopo che il giudice del merito abbia emesso una sentenza, anche soltanto limitata alla giurisdizione o ad altra questione processuale, fa riferimento solo alla pronuncia emessa dal giudice presso il quale il processo è radicato e non già a quella emessa da altro giudice precedentemente adito.

Corte di Cassazione Sez. U, Ordinanza n. 16461 del 19/07/2006