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Giurisdizione civile - giurisdizione ordinaria e amministrativa - servizi pubblici – Corte di Cassazione Sez. U, Ordinanza n. 3370 del 16/02/2006

Giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo "ex" art. 33 d.lgs. n. 80 del 1998, e succ. modif. - Ambito e limiti - Illegittimità costituzionale parziale a seguito di Corte costituzionale n. 204 del 2004 - Conseguenze - Controversia circa la costituzione di una società mista per la gestione di un impianto di incenerimento rifiuti.

Ai sensi dell'art. 33 del d.lgs 31 marzo 1998, n. 80, come modificato dall'art. 7 della legge 21 luglio 2000, n. 25, quale risultante a seguito delle dichiarazioni di illegittimità costituzionale di cui alla sentenza n. 204 del 2004 e come si desume da tale pronuncia, perché sussista la giurisdizione del giudice amministrativo, non è sufficiente il generico coinvolgimento di un pubblico interesse nella controversia o che questa abbia ad oggetto un pubblico servizio, essendo in tal caso necessario che la P.A. agisca esercitando il suo potere autoritativo, ovvero, attesa la facoltà riconosciutale dalla legge di adottare strumenti negoziali in sostituzione del potere autoritativo, se si avvalga di tale facoltà. Ne consegue che rientra nella giurisdizione del giudice ordinario la controversia avente per oggetto la domanda di accertamento della nullità della costituzione di società mista per la gestione di un impianto di incenerimento rifiuti, la quale non coinvolge alcun profilo riconducibile al potere di supremazia della P.A., ma posizioni giuridiche soggettive aventi la consistenza di diritti soggettivi, né rientra tra quelle afferenti alla vigilanza sul credito, sulle assicurazioni e sul mercato mobiliare, al servizio farmaceutico, al trasporto, alle telecomunicazioni e ai servizi di cui alla legge 14 novembre 1995, n. 481.

Corte di Cassazione Sez. U, Ordinanza n. 3370 del 16/02/2006