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Giurisdizione civile - regolamento di giurisdizione - procedimento - Corte di Cassazione Sez. U, Ordinanza n. 2224 del 01/02/2010

Ricorso proposto da una società - Difetto di prova sui poteri del relativo rappresentante - Mancata contestazione in sede di merito - Contestazione in cassazione - Ammissibilità - Esclusione.

Anche in sede di regolamento preventivo di giurisdizione trova applicazione il principio secondo cui l'ammissibilità del ricorso per cassazione, proposto da una società, non può essere contestata, sotto il profilo della mancanza di prove circa i poteri di rappresentanza della persona che ha conferito il mandato al difensore, qualora nelle pregresse fasi di merito la medesima persona sia stata in giudizio nella qualità di rappresentante dell'ente, senza che fosse formulata al riguardo tempestiva eccezione.

Corte di Cassazione Sez. U, Ordinanza n. 2224 del 01/02/2010