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Giurisdizione civile - giurisdizione ordinaria e amministrativa - impiego pubblico - in genere - Corte di Cassazione Sez. U, Sentenza n. 26270 del 20/12/2016

Pubblico impiego privatizzato - Art. 63, comma 4, del d.lgs. n. 165 del 2001 – Interpretazione - Concorsi interni - Giurisdizione amministrativa o ordinaria - Individuazione – Criteri

L’art. 63, comma 4, del d.lgs. n. 165 del 2001, si interpreta, alla stregua dei principi enucleati, ex art. 97 Cost., dal giudice delle leggi, nel senso che per "procedure concorsuali di assunzione", ascritte al diritto pubblico ed all'attività autoritativa dell'amministrazione, si intendono non soltanto quelle preordinate alla costituzione “ex novo” dei rapporti di lavoro (come le procedure aperte a candidati esterni, ancorché vi partecipino soggetti già dipendenti pubblici), ma anche i procedimenti concorsuali interni, destinati, cioè, a consentire l'inquadramento dei dipendenti in aree funzionali o categorie più elevate, con novazione oggettiva dei rapporti di lavoro. Le progressioni, invece, all'interno di ciascuna area professionale o categoria, sia con acquisizione di posizioni più elevate meramente retributive, sia con il conferimento di qualifiche (livello funzionale connotato da un complesso di mansioni e di responsabilità) superiori (art. 52, comma 1 del d.lgs. n. 165 del 2001), sono affidate a procedure poste in essere dall'amministrazione con la capacità ed i poteri del datore di lavoro privato (art. 5, comma 2 dello stesso d.lgs.).

Corte di Cassazione Sez. U, Sentenza n. 26270 del 20/12/2016