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Giurisdizione civile - giurisdizione ordinaria e amministrativa - in genere – Corte di Cassazione Sez. U, Ordinanza n. 22650 del 08/11/2016

Domanda risarcitoria per installazioni operate dal Comune sulla strada - Finalità correlata alla circolazione stradale - Giurisdizione - Del giudice amministrativo - Fondamento - Mancanza di provvedimento - Irrilevanza - Fattispecie.

La domanda risarcitoria proposta da chi ritenga lesa la propria attività commerciale per effetto dell'avvenuta installazione sulla pubblica via, da parte di un comune, senza la preventiva emissione di un formale provvedimento ex art. 5, comma 3, cod. strada, di opere (fioriere, dissuasori di sosta e portarifiuti) preclusive ivi anche di una breve fermata delle auto per l'effettuazione di acquisti, è devoluta alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, ponendosi comunque in discussione l'esercizio di una potestà pubblicistica rientrante nelle competenze municipali in materia di gestione del territorio e, in specie, della circolazione stradale.

Corte di Cassazione Sez. U, Ordinanza n. 22650 del 08/11/2016