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Giurisdizione civile - giurisdizione ordinaria e amministrativa - impiego pubblico - in genere - Corte di Cassazione, Sez. U , Sentenza n. 7305 del 22/03/2017

Lavoro pubblico contrattualizzato - Devoluzione al giudice ordinario - Discrimine temporale - Determinazione - Pluralità di atti emanati dalla P.A. - Atto lesivo - Identificazione - Criteri - Efficacia retroattiva – Irrilevanza.

L’art. 69, comma 7, del d.lgs. n. 165 del 2001 fissa il discrimine temporale per il passaggio dalla giurisdizione amministrativa a quella ordinaria alla data del 30 giugno 1998, con riferimento al “momento storico” dell’avverarsi dei fatti materiali e delle circostanze, in relazione alla cui giuridica rilevanza sia insorta controversia, con la conseguenza che, ove la lesione del diritto del lavoratore sia prodotta da un atto, provvedimentale o negoziale, deve farsi riferimento all’epoca della sua emanazione, assumendo rilievo, qualora l’Amministrazione si sia pronunciata con una pluralità di atti, lo specifico provvedimento che ha inciso sulla posizione del dipendente, la cui eventuale portata retroattiva non influisce sulla determinazione della giurisdizione, ciò significando che occorre far riferimento al momento in cui, in concreto, la pretesa dedotta in giudizio sia divenuta azionabile.

Corte di Cassazione, Sez. U , Sentenza n. 7305 del 22/03/2017