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Giurisdizione civile - straniero (giurisdizione sullo) Art. 23 del Regolamento CE n. 44 del 2001 – Corte di Cassazione Sez. U , Sentenza n. 8895 del 06/04/2017

Patto di proroga della giurisdizione in favore di uno degli Stati membri - Requisito della forma scritta - Presupposti - Richiamo alle condizioni generali contenenti la clausola - Validità - Condizioni - Fattispecie.

Il requisito della forma scritta, imposto dall'art. 23 del Regolamento CE n. 44/2001 del 22 dicembre 2000 per la clausola di proroga della giurisdizione in favore di uno degli Stati aderenti, è rispettato, ove la clausola stessa figuri tra le condizioni generali di contratto, se il documento contrattuale sottoscritto da entrambe le parti contenga un richiamo espresso alle condizioni generali suddette recanti quella clausola, senza la necessità di una specifica approvazione per iscritto. (Nella specie, la S.C. ha rigettato il ricorso proposto da una società italiana, evidenziando che l’accordo di fornitura di motori marini sottoscritto con una società residente a Monaco di Baviera faceva chiaramente riferimento alle condizioni generali di contratto, contenenti un’espressa deroga alla giurisdizione italiana in favore di quella del giudice tedesco).

Corte di Cassazione Sez. U , Sentenza n. 8895 del 06/04/2017