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Giurisdizione civile - giurisdizione ordinaria e amministrativa - Corte di Cassazione Sez. U, Ordinanza n. 13723 del 31/05/2017

Utilizzo di infrastrutture aeroportuali - Tariffe - Contestazione - Giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo – Ragioni.

Appartiene alla giurisdizione del giudice amministrativo, ai sensi dell’art. 133, comma 1, lett. c), del d.lgs. n. 104 del 2010, la controversia sul pagamento di somme a titolo di corrispettivo per la prestazione di servizi concernenti l’uso delle infrastrutture e dei beni di aerostazione, vertendosi in tema di liti su corrispettivi determinati in base a tariffe stabilite dalle stesse società titolari della gestione dei servizi, aventi natura di organismi di diritto pubblico, che, anche quando siano a capitale integralmente privato, sono investite, quali sub concessionarie e sub gestori delle infrastrutture di aeroporto, ai sensi del d.lgs. n. 18 del 1999, attuativo della direttiva 96/67/CE, delle facoltà e dei diritti riconducibili al rapporto pubblicistico di concessione del bene, in merito alla erogazione, sotto vigilanza E.N.A.C., dell’attività di interesse generale di assistenza a terra.

Corte di Cassazione Sez. U, Ordinanza n. 13723 del 31/05/2017