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Regolamento di giurisdizione – preventivo - prove costituende

Giurisdizione civile - regolamento di giurisdizione – preventivo - prove costituende - necessità - conseguenze - proposizione del regolamento - inammissibilità - condizioni - tempestiva richiesta istruttoria – fattispecie - Corte di Cassazione, Sez. U, Ordinanza n. 29879 del 20/11/2018

In tema di regolamento di giurisdizione, l'impossibilità di dedurre avanti alla Corte di cassazione prove "costituende" comporta l'inammissibilità del regolamento preventivo di giurisdizione (peraltro riproponibile successivamente all'espletamento delle prove stesse avanti al giudice del merito), nelle sole ipotesi in cui l'accertamento istruttorio necessario ai fini della statuizione sulla giurisdizione sia stato effettivamente e concretamente precluso dalla proposizione dell'istanza ad iniziativa dell'altra parte, non essendo sufficiente che tale accertamento sia prospettato come possibile, stante la necessità di contemperare i limiti dei poteri di accertamento della Corte di cassazione con le esigenze di immediata regolazione della giurisdizione sottese all'istituto. (Nella specie, la S.C. ha rigettato l'eccezione di inammissibilità in quanto formulata in astratto, senza l'indicazione dell'oggetto dell'accertamento istruttorio utile ai fini della risoluzione della questione di giurisdizione).

Corte di Cassazione, Sez. U, Ordinanza n. 29879 del 20/11/2018