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Giurisdizione civile - giurisdizione ordinaria e amministrativa -  Azione ai sensi dell'art. 146 l. fall. nei confronti degli organi di società "in house" - Corte di Cassazione, Sez. U - , Ordinanza n. 10019 del 10/04/2019 (Rv. 653596 - 02)

Giurisdizione del g.o. - Sussistenza - Fondamento - Concorso della giurisdizione contabile - Configurabilità – Condizioni 

L'azione di responsabilità esercitata, ex art. 146, comma 2, l.fall., dal curatore del fallimento di una società cd. "in house" nei confronti degli amministratori, dei componenti degli organi di controllo e del direttore generale della stessa, è devoluta alla giurisdizione del giudice ordinario, in conseguenza della scelta del paradigma privatistico, che comporta, in mancanza di specifiche disposizioni in contrario o di ragioni ostative di sistema, l'applicazione del regime giuridico proprio dello strumento societario adoperato, salva la giurisdizione contabile sulle controversie in materia di danno erariale eventualmente ascrivibile alla condotta degli anzidetti soggetti, sicché, ove sia prospettato anche un danno erariale, deve ritenersi ammissibile la proposizione, per gli stessi fatti, di un giudizio civile e di un giudizio contabile risarcitorio.

Corte di Cassazione, Sez. U - , Ordinanza n. 10019 del 10/04/2019 (Rv. 653596 - 02)

Riferimenti normativi: Dlgs_14_2019_art_255, Dlgs_14_2019_art_254