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Vendita internazionale a distanza di cose mobili - – Cass. Civ. 17566/2019

Giurisdizione Civile - Giurisdizione Sullo Straniero - Vendita internazionale, a distanza, di cose mobili - Controversia avente ad oggetto il pagamento dei beni alienati - Giurisdizione - Criterio del luogo della consegna ai sensi dell'art. 5 del Regolamento CE n. 44 del 2000 - Portata - Diversa determinazione contrattuale - Prevalenza – Condizioni- Cass. Civ. 17566/2019

In tema di vendita internazionale a distanza di beni mobili, il giudice chiamato a decidere sulla propria giurisdizione, rispetto a tutte le controversie nascenti dal contratto, ivi comprese quelle relative al pagamento dei beni alienati, deve applicare il criterio del luogo di esecuzione della prestazione di consegna, di cui all'art. 5, n. 1, lett. b) del Regolamento CE 22 dicembre 2000, n. 44, laddove una diversa convenzione stipulata dalle parti sul luogo di consegna dei beni, per assumere prevalenza, deve essere chiara ed esplicita, sì da risultare nitidamente dal contratto, con possibilità di far ricorso, ai fini dell'identificazione del luogo, ai termini e alle clausole generalmente riconosciute nel commercio internazionale, quali gli Incoterms (International Commercial Terms), purché da essi risulti con chiarezza la determinazione contrattuale.

(Nella specie, la S.C., nel richiamare, a supporto dell'affermato principio, la giurisprudenza della Corte di giustizia UE - tra le altre, sentenza 9 giugno 2011, in causa C-87/10 -, ha ritenuto che il riferimento, contenuto nel contratto, alla clausola Incoterms "FCA Free Carrier ... named place", non palesasse la chiara ed univoca volontà delle parti di stabilire il luogo di consegna della merce, in deroga al criterio fattuale del recapito finale, essendo la predetta clausola intesa essenzialmente a regolamentare il profilo del passaggio dei rischi e dei costi del trasporto successivo al compratore).

Corte di Cassazione Sez. U - , Sentenza n. 17566 del 28/06/2019 (Rv. 654416 - 01)