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Giurisdizione civile - giurisdizione in generale - difetto di giurisdizione – Corte di Cassazione, Sez. U - , Ordinanza n. 4250 del 19/02/2020 (Rv. 657194 - 01)

Parenti ed affini - Partecipazione al giudizio - Intervento volontario necessariamente adesivo - Conseguenze - Eccezione di difetto di giurisdizione - Proponibilità - Esclusione.

Nei procedimenti di interdizione o inabilitazione, i parenti e gli affini dell'interdicendo o dell'inabilitando - i quali, a norma dell'art_ 712 c.p.c., devono essere indicati nel ricorso introduttivo - non hanno qualità di parti in senso tecnico-giuridico, né sono litisconsorti, ma svolgono funzioni "consultive", essendo fonti di informazione per il giudice, sicchè la loro partecipazione al giudizio va inquadrata nell'ambito dell'intervento volontario a carattere necessariamente adesivo (delle ragioni dell'istante o del soggetto della cui capacità si discute); ne consegue che costoro, non essendo assimilabili al convenuto in giudizio, non sono legittimati ad eccepire il difetto di giurisdizione, e ciò sia in riferimento all'art_ 11 della l. n. 218 del 1995 che in riferimento alle disposizioni generali di cui all'art_ 268 c.p.c.

Corte di Cassazione, Sez. U - , Ordinanza n. 4250 del 19/02/2020 (Rv. 657194 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_037, Cod_Proc_Civ_art_041, Cod_Proc_Civ_art_712, Cod_Proc_Civ_art_713

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